L’amministratore di srl revocato senza giusta causa perde il 50% dei compensi
Il Tribunale di Brescia, nella sentenza n. 3004/2025, ha stabilito che l’assenza di indicazioni espresse sulla revoca volontaria dell’amministratore di una srl deve essere superata mediante il ricorso analogico alla disciplina generale del mandato oneroso.
Di conseguenza, ferma restando la facoltà del mandante di revocare in qualunque momento il mandatario, ai sensi dell’art. 1725 c.c., sussiste il diritto di quest’ultimo a ottenere il risarcimento dei danni (da intendersi come indennizzo, stante la liceità della revoca) sia in caso di mandato a tempo determinato che, in assenza di preavviso, a fronte di un mandato a tempo indeterminato, salvo che ricorra una giusta causa.
Peraltro, dal momento che in una srl a struttura chiusa, a base personalistica, all’amministratore può essere assegnato un ruolo esclusivamente operativo, la dedotta mancanza di capacità gestorie – suscettibile di essere valutata come giusta causa di revoca – necessariamente deve essere verificata alla luce dei parametri di diligenza e di perizia propri di quell’attività.
A ogni modo, in caso di revoca priva di giusta causa di un amministratore di srl a tempo determinato, il danno subito deve essere quantificato sulla base dei compensi che avrebbe percepito nell’arco temporale che intercorre tra la data di efficacia della revoca e il termine di scadenza dell’incarico; criterio equitativamente temperato in ragione del rilievo che i compensi pattuiti rappresentano il corrispettivo di un’attività effettivamente e correttamente svolta. Nella specie, quindi, si è reputata congrua una diminuzione pari al 50%.
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