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FISCO

Opzioni superbonus per le spese 2025 degli ETS con CILA-S ante 30 marzo 2024

Il Fisco torna sulle condizioni per l’aliquota del 65% e per la cessione o lo sconto sul corrispettivo

/ Enrico ZANETTI e Arianna ZENI

Martedì, 16 settembre 2025

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Affinché competa il superbonus nella misura del 65% per le spese sostenute nel 2025 da parte delle ONLUS, OdV e APS, di cui all’art. 119 comma 9 lett. d-bis) del DL 34/2020, è necessario che alla data del 15 ottobre 2024 risulti presentato il titolo abilitativo dei lavori (CILA-S, di cui all’art. 119 comma 13-ter del DL 34/2020 o PDC) e sia stata adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori se gli interventi sono effettuati da condomini.

I citati soggetti, con riguardo alle spese sostenute nel 2025, possono optare per la cessione della detrazione o lo “sconto sul corrispettivo”, di cui al successivo art. 121, se CILA-S o richiesta di titolo abilitativo (oltre all’eventuale delibera assembleare del condominio) sono stati presentati ante 30 marzo 2024. È quanto ribadito nella risposta a interpello n. 241 di ieri, 15 settembre 2025, con la quale l’Agenzia delle Entrate riepiloga la disciplina del superbonus riservata agli enti del Terzo settore.

Giova ricordare che tra i soggetti beneficiari del superbonus rientrano, ai sensi dell’art. 119 comma 9 lett. d-bis) del DL 34/2020, le ONLUS, le OdV e le APS iscritte negli appositi registri, anche se sono iscritti al RUNTS (per le ONLUS è necessario che fossero già iscritte all’Anagrafe unica e rientrano tra i soggetti beneficiari anche le ONLUS di diritto quali le cooperative sociali ex L. 381/91).

ONLUS, OdV e APS possono beneficiare:
- del superbonusordinario” nella misura del 65% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025, se, come detto, alla data del 15 ottobre 2024 era stato presentato il titolo abilitativo dei lavori ed era stata adottata la delibera condominiale di approvazione dei lavori;
- del superbonus nella misura “rafforzata” del 110% sino alla fine del 2025 se ricorrono i requisiti richiesti dall’art. 119 comma 10-bis del DL 34/2020.

La complicata cronistoria normativa delle opzioni di cessione/sconto, di cui all’art. 121 del DL 34/2020, per detti soggetti ha inizio con il primo periodo del comma 3-bis dell’art. 2 del DL 11/2023 che esclude dal “blocco delle opzioni”, di cui al precedente comma 1, le spese detraibili che vengono sostenute da ONLUS, OdV e APS, di cui alla lett. d-bis) dell’art. 119 comma 9 del DL 34/2020 (oltre che dai soggetti delle lett. c) e d) del medesimo comma 9), che risultano già costituiti alla data del 17 febbraio 2023.

Questa disposizione è però stata abrogata, dal 30 marzo 2024, dall’art. 1 comma 1 lett. a) del DL 39/2024.
Contestualmente all’abrogazione della deroga soggettiva al “blocco delle opzioni” di cui al primo periodo del comma 3-bis dell’art. 2 del DL 11/2023, il medesimo DL 39/2024 ha però previsto, a cura del comma 2 dell’art. 1, una norma transitoria di ultrattività della norma abrogata a favore dei medesimi soggetti di cui alle lett. c), d) e d-bis) che sostengono spese in relazione a interventi per i quali entro il 29 marzo 2024:
- nel caso di interventi agevolati con il superbonus di cui all’art. 119 del DL 34/2020, risulti presentata la CILA-S (e, nel caso di interventi su parti comuni di proprietà condominiale, risulti adottata la delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori) o il diverso titolo edilizio richiesto per gli interventi di demolizione e ricostruzione;
- nel caso di interventi agevolati con bonus edilizi di cui all’art. 121 comma 2 del DL 34/2020 diversi dal superbonus, risulti presentata la richiesta di titolo edilizio, oppure, laddove si tratti di interventi rientranti tra quelli in regime di edilizia libera, risultino già iniziati i lavori o, laddove non già iniziati, risulti stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e risulti anche versato un acconto sul prezzo (cfr. risposta a interpello Agenzia delle Entrate 1° ottobre 2024 n. 188).

Per le spese sostenute a decorrere dal 30 marzo 2024, dunque, non è sufficiente, ai fini dell’esclusione dal “blocco delle opzioni”, che i soggetti di cui alle lett. c), d) e d-bis) risultino già costituiti alla data del 17 febbraio 2023, essendo necessario anche che risultino verificate, alla data del 29 marzo 2024, le ulteriori condizioni poste dal comma 2 dell’art. 1 del DL 39/2024.

In presenza di determinate condizioni, infine, ONLUS, OdV e APS, di cui all’art. 119 comma 9 lett. d-bis) del DL 34/2020, possono beneficiare del superbonus in misura “rafforzata” e rientrare nella c.d. “Speciale disciplina RSA” di cui all’art. 119 comma 10-bis del DL 34/2020.
La “Speciale disciplina RSA” implica che agli enti con i requisiti richiesti spetta il superbonus con aliquota del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 (art. 119 comma 8-ter del DL 34/2020) e il limite di spesa ammesso alla detrazione sia “maggiorato”.

Anche gli enti che beneficiano del superbonus “maggiorato” possono optare per la cessione/sconto, di cui all’art. 121 del DL 34/2020, per le spese sostenute nel 2025 se:
- sono costituiti entro il 17 febbraio 2023 (data di entrata in vigore del DL 11/2023);
- la CILA-S o il PDC (oltre alla delibera condominiale di approvazione dell’esecuzione dei lavori) sono presentati entro il 29 marzo 2024, ai sensi dell’art. 1 comma 2 del DL 39/2024.

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