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FISCO

Detrazione per gli oneri sostenuti dai genitori anche per i figli a carico over 30

Rimane applicabile la «clausola di salvaguardia» di cui all’art. 12 comma 4-ter del TUIR

/ Massimo NEGRO

Martedì, 16 settembre 2025

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La detrazione IRPEF per gli oneri e le spese sostenuti dai genitori nell’interesse dei figli fiscalmente a carico spetta anche dopo che il figlio, non disabile, ha compiuto il 30° anno di età e quindi non dà più diritto alle detrazioni per familiari a carico ai sensi dell’art. 12 del TUIR.
Lo ha ribadito l’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 243 pubblicata ieri, 15 settembre, che ha ripreso quanto chiarito nella precedente circolare n. 4 del 16 maggio scorso, emanata a commento delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2025.

Con l’art. 1 comma 11 della L. 30 dicembre 2024 n. 207 (legge di bilancio 2025) sono state infatti apportate importanti modifiche alla disciplina delle detrazioni IRPEF per carichi di famiglia, di cui all’art. 12 del TUIR, rivolte in generale a ridurne l’ambito applicativo.

Per quanto riguarda i figli fiscalmente a carico, per effetto delle modifiche alla lettera c) dell’art. 12 comma 1 del TUIR, le detrazioni IRPEF spettano in relazione:
- ai figli di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni, non disabili;
- a ciascun figlio di età pari o superiore a 21 anni, con disabilità accertata ai sensi dell’art. 3 della L. 104/92.

In pratica, sono state abolite le detrazioni IRPEF per i figli a carico con più di 30 anni di età non disabili, mentre in precedenza non c’erano limiti di età “massima”. Resta fermo che le detrazioni IRPEF non spettano per i figli con meno di 21 anni di età, in quanto sostituite dall’assegno unico e universale di cui al DLgs. 230/2021.

Le nuove disposizioni sulle detrazioni per familiari a carico di cui all’art. 12 del TUIR sono entrate in vigore il 1° gennaio 2025 (art. 21 della L. 207/2024) e devono già essere considerate dai sostituti d’imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai fini dell’applicazione delle relative ritenute, in base a quanto stabilito dagli artt. 23 e 24 del DPR 600/73.

In relazione alle dichiarazioni dei redditi, avranno invece effetto nei modelli 730/2026 e REDDITI PF 2026, relativi al periodo d’imposta 2025.
Proprio un sostituto d’imposta ha presentato l’istanza di interpello in esame, chiedendo se al compimento del 30° anno di età del figlio di un dipendente, fermo restando il rispetto delle condizioni reddituali previste dall’art. 12, comma 2, del TUIR, nonostante il venir meno del diritto alla detrazione di cui alla lettera c) del comma 1 del medesimo articolo, possa essere conservata la condizione di familiare fiscalmente a carico che consente ai genitori di potersi giovare delle detrazioni e deduzioni per oneri e spese, sostenuti nell’interesse del figlio, in sede di dichiarazione dei redditi.

Nella risposta n. 243/2025, l’Agenzia delle Entrate riprende quanto già chiarito nella precedente circolare del 16 maggio 2025 n. 4 (§ 1.3), la quale ha confermato che, anche dopo l’intervento della L. 207/2024, nei confronti dei figli rimane applicabile la c.d. “clausola di salvaguardia” contenuta nel comma 4-ter dell’art. 12 del TUIR. Con tale norma, inserita dall’art. 19 comma 6 del DL 4/2022, è stato stabilito che, ai fini delle disposizioni fiscali che fanno riferimento alle persone indicate nell’art. 12 del TUIR, anche richiamando le condizioni ivi previste, i figli per i quali non spetta la detrazione di cui alla lettera c) del precedente comma 1 sono considerati al pari dei figli per i quali spetta tale detrazione.

La suddetta disposizione, originariamente destinata ai figli con meno di 21 anni di età che non beneficiano più della detrazione d’imposta ex art. 12 del TUIR in quanto sostituita dall’assegno unico e universale, può infatti ora essere estesa anche ai figli di età pari o superiore ai 30 anni, senza disabilità accertata.

Pertanto, nel rispetto del requisito reddituale affinché il figlio possa essere considerato fiscalmente a carico (2.840,51 euro annui, elevati a 4.000 euro annui per i figli fino a 24 anni di età), il venir meno delle detrazioni d’imposta di cui all’art. 12 del TUIR non preclude ai genitori la possibilità di fruire nella propria dichiarazione dei redditi delle deduzioni dal reddito e delle detrazioni d’imposta spettanti per gli oneri e le spese sostenuti nell’interesse dei figli fiscalmente a carico, ai sensi degli artt. 10 e 15 del TUIR.

Analogamente, i genitori possono continuare a fruire, ad esempio:
- dell’esclusione dal reddito di lavoro dipendente di somme corrisposte, di cessioni di beni o prestazioni di servizi in relazione ai propri figli, anche nell’ambito del c.d. “welfare aziendale” (art. 51 del TUIR);
- dell’incremento da 1.000 a 2.000 euro annui della soglia di non imponibilità dei fringe benefit, in presenza di figli fiscalmente a carico (art. 51 comma 3 del TUIR e art. 1 commi 390 - 391 della L. 207/2024).

Nella risposta n. 243/2025, l’Agenzia delle Entrate sottolinea come nella Certificazione Unica, sulla base delle relative istruzioni, il sostituto d’imposta debba indicare i dati relativi ai familiari che sono fiscalmente a carico del sostituito (es. dipendente), anche qualora non ci siano le condizioni per usufruire delle detrazioni per familiari a carico di cui all’art. 12 del TUIR o di oneri e spese sostenuti nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico.

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