Tassati i rimborsi ai sottosegretari non eletti
Con la risposta a interpello n. 248, pubblicata ieri, 18 settembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i rimborsi spese erogati ai sottosegretari non eletti, ma nominati dal Presidente della Giunta regionale, non beneficiano dell’esenzione prevista dall’art. 52 comma 1 lett. b) del TUIR. La norma dispone che non concorrono a formare il reddito assimilato a quello di lavoro dipendente di cui all’art. 50 comma 1 lett. g) del TUIR le somme erogate ai titolari di cariche elettive pubbliche, nonché a coloro che esercitano le funzioni di cui agli artt. 105, 114 e 135 della Costituzione, a titolo di rimborso di spese purché l’erogazione di tali somme e i relativi criteri siano disposti dagli organi competenti a determinare i trattamenti dei soggetti stessi.
Riprendendo precedenti documenti di prassi, viene precisato innanzitutto che rientrano tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente le indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive e le funzioni di cui, tra l’altro, all’art. 114 della Costituzione. Il riferimento alle “funzioni” deve intendersi inscindibilmente collegato all’esercizio di “cariche elettive”, con la conseguente inclusione tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente delle sole indennità percepite da coloro che svolgono le funzioni indicate in virtù di una carica elettiva. Per quanto riguarda il comparto regionale, vi rientrano le indennità per i consiglieri regionali, ma non anche quelle dovute a componenti non eletti, la cui investitura non discende da una carica elettiva, ma da una nomina (C.M. n. 326/97, § 5.8, ris. n. 64/2020).
Ne consegue che le somme percepite dai sottosegretari regionali non eletti, non essendo riconducibili alle cariche elettive tassativamente individuate, non rientrano nell’ambito di operatività dell’art. 50 comma 1 lett. g) del TUIR e, di conseguenza, non possono applicare il regime di esclusione per i rimborsi spese che, derogando al principio di onnicomprensività stabilito dall’art. 51 del Testo unico, ha carattere agevolativo e non estensibile a fattispecie diverse da quelle normativamente previste.
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