In arrivo sanzioni più severe in materia di collocamento al lavoro di centralinisti non vedenti
Il DM 18 settembre 2025 n. 374, pubblicato ieri nella sezione “Pubblicità legale” del sito del Ministero del Lavoro, ha adeguato gli importi delle sanzioni amministrative previste dall’art. 10 della L. 29 marzo 1985 n. 113 sulla base della variazione dell’indice del costo della vita, pari a +7,6% (coefficiente 1,076), registrata nel periodo agosto 2022 – luglio 2025.
Nel dettaglio, la L. 113/85 disciplina il collocamento al lavoro dei centralinisti telefonici e degli operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista, prevedendo, all’art. 10, specifiche sanzioni per i datori di lavoro in caso di inosservanza degli obblighi di assunzione ivi previsti, nonché dell’obbligo di effettuare le comunicazioni di cui all’art. 5 della medesima legge, nei termini indicati.
Ebbene, con il decreto in commento vengono adeguati gli importi di dette sanzioni e, in particolare:
- gli importi di cui al primo comma dell’art. 10 della L. 113/85 (mancata ottemperanza degli obblighi di comunicazione di cui all’art. 5 della stessa L. 113/85 entro i termini indicati), così come rideterminati dal DM 77/2022, aumentano da 146 euro a 157,10 euro e da 2.919,84 euro a 3.141,75 euro;
- gli importi di cui al secondo comma dell’art. 10 della L. 113/85 (mancata ottemperanza dell’obbligo di assunzione di centralinisti telefonici e degli operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista), così come rideterminati dal DM 77/2022, aumentano da 29,17 euro a 31,39 euro e da 116,43 euro a 125,28 euro.
L’entrata in vigore del decreto in commento è prevista a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dello stesso.
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