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Venerdì, 19 settembre 2025 - Aggiornato alle 6.00

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Imponibile il premio della polizza assicurativa per il personale dipendente in servizio all’estero

/ REDAZIONE

Venerdì, 19 settembre 2025

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Con la risposta a interpello n. 249 di ieri, 18 settembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul regime fiscale da applicare al premio della polizza assicurativa sottoscritta da un Ente in favore dei dipendenti che prestano servizio all’estero nei Paesi dove non è erogata l’assistenza sanitaria in forma diretta e dei relativi familiari a carico conviventi.

Il caso di specie riguarda un Ente che ha stipulato con una società di assicurazione un contratto di assicurazione sanitaria (malattia, infortunio e maternità) nell’interesse dei propri dipendenti, che sono titolari della polizza. Il premio della polizza assicurativa è versato dall’Ente ed è quantificato per singolo dipendente. In particolare, per i dipendenti che prestano servizio nelle sedi estere, tale polizza è estesa ai relativi familiari a carico.

L’Ente ha trattato il premio come fringe benefit e quindi assoggettato a previdenza e tassazione fiscale secondo la normativa vigente.
Sul punto, ai sensi dell’art. 51 comma 1 del TUIR, si ricorda che costituiscono reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro (salve le tassative deroghe contenute nei successivi commi).

In merito, l’Agenzia evidenzia come:
- l’assistenza sociale risponde a finalità fondate unicamente sulla solidarietà collettiva a soggetti che versano in uno stato di bisogno;
- si qualificano come “contributi previdenziali” quei contributi versati in ottemperanza di legge al fine di garantire al dipendente specifiche prestazioni previdenziali.

Ciò premesso, il contratto di assicurazione sanitaria in parola non può essere ricondotto alla categoria dei “contributi assistenziali”, non riscontrandosi alcuna finalità di “solidarietà collettiva” nei confronti di soggetti che versano in uno stato di bisogno, né a quella dei “contributi previdenziali”.
Pertanto, il premio della polizza sottoscritta dall’Ente in favore dei propri dipendenti concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 51 comma 1 del TUIR.

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