ACCEDI
Venerdì, 19 settembre 2025 - Aggiornato alle 6.00

NOTIZIE IN BREVE

Provvigioni su noleggio di prodotti on line escluse da ritenuta

/ REDAZIONE

Venerdì, 19 settembre 2025

x
STAMPA

I sostituti d’imposta che corrispondono provvigioni, comunque denominate, per prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari devono operare all’atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell’IRPEF o dell’IRES dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa (art. 25-bis comma 1 del DPR 600/73).

L’elenco di tali rapporti deve considerarsi tassativo e, pertanto, anche se altri rapporti presentano affinità con quelli espressamente indicati dal legislatore, la ritenuta d’acconto in esame non può ritenersi ad essi applicabile (cfr. C.M. 10 giugno 1983 n. 24/8/845).

Con la risposta a interpello n. 250 di ieri, l’Agenzia ha vagliato l’applicazione della suddetta ritenuta in relazione a un contratto con il quale una società si obbliga nei confronti dei propri partner, tra l’altro, a:
- realizzare un sito web, secondo il layout e la personalizzazione da loro richiesta, finalizzato al noleggio online ed alla vendita di seconda mano dei prodotti;
- concludere con i clienti, in nome proprio ma per conto del partner, contratti di noleggio dei prodotti attraverso la piattaforma.

Mensilmente, i partner emettono fattura nei confronti della società per il totale dei corrispettivi derivanti dai noleggi effettuati nel mese solare precedente, al netto di quanto dovuto alla società stessa.

Ad avviso dell’Amministrazione finanziaria, i compensi corrisposti a quest’ultima per l’attività di noleggio dei beni disponibili sulla piattaforma non sono soggetti a ritenuta, tenuto conto che tale attività non rientra in nessuno dei rapporti elencati dall’art. 25-bis comma 1 del DPR 600/73.

TORNA SU