Il riporto a nuovo del credito da dichiarazione complica i termini per il rimborso
Non è chiaro se il credito si rigeneri di anno in anno
Relativamente alle imposte sui redditi, l’art. 4 comma 4 del DPR 42/88 prevede che “se l’eccedenza riportata non è computata in diminuzione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo, o se questa non è presentata, il contribuente può chiederne il rimborso presentando istanza all’intendente di finanza del suo domicilio fiscale a norma dell’art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602”.
In tema di IVA, l’art. 30 comma 1 del DPR 633/72 sancisce, a sua volta, che “se dalla dichiarazione annuale risulta che l’ammontare detraibile di cui al n. 3) dell’articolo 28, aumentato delle somme versate mensilmente, è superiore a quello dell’imposta relativa alle operazioni
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