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FISCO

Beni dei professionisti ammortizzati al netto dei contributi ricevuti

Se percepito in un esercizio successivo all’acquisto del bene, il contributo è una sopravvenienza attiva

/ Luca FORNERO

Martedì, 4 novembre 2025

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I contributi in conto impianti percepiti dai professionisti riducono il costo fiscalmente riconosciuto dei beni a cui si riferiscono, che vanno ammortizzati considerando tale minor valore. Se viene incassato in un periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato acquistato il bene strumentale, invece, il contributo origina una sopravvenienza attiva imponibile. Sono questi, in sintesi, gli importanti chiarimenti resi dalla risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 277/2025 di ieri, che prende in esame la questione per la prima volta dopo la riforma fiscale dello scorso anno.

Si ricorda che, nel previgente contesto normativo, concorrevano a formare il reddito di lavoro autonomo:
- i compensi, vale a dire i corrispettivi percepiti a titolo di remunerazione dell’attività professionale;
- i proventi di natura straordinaria, quali le plusvalenze relative alla cessione di beni strumentali e i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all’attività artistica o professionale.

Le sopravvenienze attive, invece, erano escluse dal reddito di lavoro autonomo, sebbene in alcuni interventi di prassi si fosse sostenuto che, per ragioni di simmetria impositiva, il rimborso di spese che avevano concorso alla formazione del reddito sotto forma di costo deducibile dovesse ugualmente essere assoggettato a imposizione (cfr. la ris. n. 106/2010).

In particolare, ai fini che qui interessano, la ris. n. 163/2001 aveva precisato che i contributi a fondo perduto ricevuti dai professionisti non costituivano componente positivo del reddito di lavoro autonomo, in quanto non potevano essere considerati “compensi” ex art. 54 del TUIR. In particolare, la risoluzione aveva preso in esame il trattamento, ai fini della formazione del reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, dei contributi ricevuti per l’acquisto di beni strumentali e per le spese di gestione sostenute nel primo anno di attività, c.d. prestito d’onore (ex art. 9-septies comma 4 lett. a) e c) del DL 510/96, conv. L. 608/96, ora abrogato).

La stessa ris. n. 163/2001 aveva però affermato che le spese coperte dai contributi, in quanto non effettivamente sostenute (ex art. 54 comma 1 del TUIR), non potevano essere dedotte dall’esercente arti e professioni.

Tanto premesso, il caso esaminato dalla risposta n. 277/2025 riguarda un professionista che:
- nel 2022, ha acquistato alcune attrezzature, ammortizzate a partire dallo stesso anno;
- nel 2025, ha percepito un contributo in conto impianti relativo agli stessi beni.

Vengono domandate all’Amministrazione finanziaria le modalità di imposizione della fattispecie.

Al riguardo, viene innanzitutto ricordato che, con l’introduzione del c.d. principio di “onnicomprensività” a opera del “nuovo” art. 54 comma 1 del TUIR (inserito dall’art. 5 comma 1 lett. b) del DLgs. 192/2024), concorrono a formare il reddito di lavoro autonomo tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta in relazione all’attività artistica o professionale.

Sulla base delle precisazioni rese con riferimento all’analoga definizione di reddito di lavoro dipendente (si veda la C.M. n. 326/97, § 2.1), dovrebbero quindi rilevare tutte le somme e i valori che siano in qualunque modo riconducibili all’attività:
- anche se non provenienti direttamente dal committente;
- indipendentemente dal nesso sinallagmatico tra prestazione di lavoro autonomo e le somme e i valori percepiti.

È stata, in pratica, introdotta anche nel reddito di lavoro autonomo una norma di chiusura che permette di assoggettare a imposizione le sopravvenienze attive.

Pertanto, se i contributi in conto impianti sono percepiti nel medesimo periodo d’imposta in cui è stato acquistato il bene strumentale cui gli stessi si riferiscono, per il calcolo degli ammortamenti il costo di acquisito di tale bene va assunto al netto dei medesimi, in conformità alla nozione (non modificata) di “costo effettivamente sostenuto”.

Peraltro, nel caso di specie, pur riferendosi all’acquisto di attrezzature il cui costo è stato sostenuto nel 2022 e il cui ammortamento è iniziato nel medesimo anno, il contributo è stato incassato nel 2025.
Pertanto, al fine di riprendere a tassazione le maggiori quote di ammortamento già dedotte sulla base del costo di acquisto di tali beni strumentali, nel 2025 occorre rilevare una sopravvenienza attiva pari alla differenza complessiva tra:
- le quote di ammortamento già dedotte negli anni dal 2022 al 2024;
- le quote di ammortamento che invece sarebbero state deducibili assumendo, dall’inizio dell’ammortamento, il costo di acquisto delle attrezzature al netto dei predetti contributi.

Dal 2025, gli ammortamenti deducibili devono invece essere calcolati sulla base del costo di acquisto delle attrezzatture al netto dei contributi percepiti.

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