Cessione tassata se effettuata dalla controllata della società sottoposta a concordato
La detassazione si applica soltanto ai beni di proprietà della società ammessa alla procedura
Con la risposta a interpello n. 280, pubblicata ieri, 3 novembre 2025, l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata in merito al trattamento fiscale da applicare a un’operazione mediante la quale, in esecuzione di una procedura di concordato preventivo di cui agli artt. 160 ss. del RD 267/42 (L. Fall.), veniva ceduto un compendio immobiliare detenuto indirettamente, ovvero per il tramite di una società interamente controllata dal soggetto ammesso alla procedura concordataria e con la quale lo stesso aveva aderito, in qualità di consolidante, al regime di consolidato fiscale nazionale ex artt. 117 ss. del TUIR.
Successivamente, il soggetto ammesso alla procedura, in qualità di socio unico, aveva deliberato la messa in liquidazione della società controllata, così da destinare alla massa attiva concordataria l’avanzo di liquidazione ottenuto.
Sotto il primo profilo, l’Agenzia delle Entrate ha escluso l’applicazione dell’art. 86 comma 5 del TUIR (ai sensi del quale “la cessione dei beni ai creditori in sede di concordato preventivo non costituisce realizzo delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento”) alla plusvalenza realizzata a seguito della cessione del compendio immobiliare da parte della società controllata (che, peraltro, lo aveva iscritto tra le rimanenze per effetto della mutata destinazione alla vendita in considerazione delle esigenze di realizzo del piano concordatario).
Secondo la risposta a interpello, la citata disposizione (che ha natura agevolativa) trova applicazione, infatti, nei confronti della sola società assoggettata al concordato, che deve necessariamente detenere la titolarità del diritto di proprietà sui beni ceduti ai creditori o ai terzi.
Avuto riguardo, invece, alla distribuzione del residuo attivo risultante dalla messa in liquidazione della società controllata, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che, per i soggetti IAS/IFRS (che la società ammessa alla procedura dichiara di applicare), la detenzione di partecipazioni “per la negoziazione” rappresenta il criterio distintivo tra l’integrale concorso alla formazione del reddito d’esercizio (di cui al comma 2-bis dell’art. 89 del TUIR) e il concorso limitatamente al 5% (di cui al comma 2 dell’art. 89 del TUIR) degli utili distribuiti dalla partecipata.
Nel caso di specie, la partecipazione si considera non detenuta per la negoziazione e quanto percepito ai sensi dell’art. 47 comma 7 del TUIR risulta imponibile per il 5%.
Inoltre, qualora le somme o il valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione del capitale o delle riserve di capitale della partecipata risulti superiore al costo fiscalmente riconosciuto delle relative partecipazioni nella stessa società, si producono plusvalenze imponibili ai sensi dell’art. 86 comma 5-bis del TUIR.
Trattandosi di una partecipazione non detenuta per la negoziazione, il suo costo fiscale si determina secondo l’art. 110 comma 1 lett. d) del TUIR.
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