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Sabato, 25 luglio 2026 - Aggiornato alle 6.00

IL CASO DEL GIORNO

Il carico e scarico di mezzi di trasporto mantiene la non imponibilità IVA

/ Emanuele GRECO

Sabato, 25 luglio 2026

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L’art. 4 del DL 73/2025, intervenendo sull’art. 6-bis del DLgs. 286/2005, ha modificato la disciplina dei tempi di attesa ai fini del carico e scarico dei veicoli, nel settore dell’autotrasporto.

La nuova regolamentazione incide, ad esempio, sul periodo di franchigia, ossia il tempo di attesa riconosciuto ai veicoli per effettuare le operazioni di carico e scarico, da calcolare dal momento dell’arrivo del vettore al luogo di carico/scarico della merce.
Il periodo di franchigia è, adesso, tassativamente determinato in 90 minuti, in luogo del precedente termine di due ore.

Inoltre, è stata modificata la disciplina degli indennizzi, prevedendo un importo pari a 100 euro, dovuto al vettore per ogni ora o frazione di ora di ritardo relativo al superamento del predetto periodo di franchigia. L’indennizzo non risulta dovuto se la franchigia è superata in conseguenza di una causa imputabile al vettore.

L’indennizzo di 100 euro è dovuto al vettore anche, senza ulteriori periodi di franchigia, in caso di superamento dei tempi indicati per l’esecuzione materiale delle operazioni di carico o scarico, risultanti dal contratto di trasporto.

La modifica alla disciplina dei tempi di carico e scarico, nonché alla definizione del periodo di franchigia e ai relativi indennizzi, pone alcune riflessioni in merito al mantenimento del regime di non imponibilità IVA.

Ai sensi dell’art. 9 comma 1 n. 5 del DPR 633/72, rientrano tra le operazioni non imponibili anche i “servizi di carico, scarico, trasbordo, manutenzione, stivaggio, disistivaggio, pesatura, misurazione, controllo, refrigerazione, magazzinaggio, deposito, custodia e simili”, con riferimento ai beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea ovvero relativi a beni in importazione sempreché i corrispettivi dei servizi stessi siano assoggettati a IVA ex art. 69 comma 1 del citato DPR 633/72.

La formulazione ampia e “oggettiva” della disposizione in materia di IVA, appena citata, fa sì che le prestazioni di servizi di carico e scarico dai mezzi di trasporto, se riferite a beni per i quali si applica uno dei regimi doganali sopra indicati, possano beneficiare della non imponibilità a norma dell’art. 9 del DPR 633/72.

Il contributo può essere escluso dalla base imponibile

Deve, invece, essere valutato l’ambito applicativo dell’art. 15 del DPR 633/72 in merito alla somma eventualmente corrisposta a titolo di indennizzo nei confronti del vettore, per superamento del periodo di franchigia.
L’art. 15 comma 1 n. 1 del DPR 633/72 esclude dalla determinazione della base imponibile IVA gli importi dovuti a titolo di penalità, per il ritardo o per altre irregolarità compiute dal committente nell’adempimento dei propri obblighi.

Dovrebbero rientrare in tale ambito anche le somme addebitate al committente a titolo di penalità per il ritardo, derivante dalle operazioni di carico e/o scarico.

Esaminando l’art. 6-bis del DLgs. 286/2005 come modificato dall’art. 4 del DL 73/2025, le somme in questione posseggono una preminente natura risarcitoria. L’esclusione dell’importo dalla base imponibile IVA, ai sensi dell’art. 15 comma 1 n. 1 del DPR 633/72, dovrebbe quindi riguardare anche le penalità gravanti sul committente del servizio (in ragione delle operazioni di carico/scarico) e che devono essere corrisposte al vettore, seppure esse dipendano da un obbligo di legge e non da un autentico inadempimento nell’esecuzione del contratto.
Essenziale è che le somme dovute a titolo di penale non costituiscano il corrispettivo di una prestazione di servizi, ma abbiano “una funzione punitivo risarcitoria” (ris. Agenzia delle Entrate n. 64/2004).

Per quanto l’eventuale indennizzo sia escluso dalla base imponibile, resta fermo che la prestazione può beneficiare della non applicazione dell’IVA in conseguenza del regime di non imponibilità ex art. 9 del DPR 633/72.

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