Acconti sulla base dei redditi concordati per il CPB
Maggiorazione delle imposte sui redditi e dell’IRAP dovuta solo per il primo anno di adesione
Entro il 1° dicembre 2025 (in quanto il 30 novembre è domenica) i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare saranno chiamati alla cassa per il pagamento della seconda o unica rata degli acconti IRPEF, IRES e IRAP (e delle relative imposte sostitutive e addizionali) relativi al 2025 (per il riepilogo della disciplina, si veda l’apposita Scheda di aggiornamento).
In proposito, occorre tenere presente che, per i soggetti che hanno aderito al concordato preventivo biennale (CPB), operano regole particolari. Infatti, l’art. 20 del DLgs. 13/2024 stabilisce che l’acconto delle imposte relative ai periodi oggetto di CPB è calcolato secondo le regole ordinarie, tenendo conto dei redditi e del valore della produzione netta concordati.
Relativamente al periodo d’imposta 2025, occorre quindi distinguere tra:
- contribuenti che hanno aderito al CPB per il biennio 2025-2026, per i quali il 2025 è il primo periodo della relativa applicazione;
- contribuenti che hanno aderito al CPB per il biennio 2024-2025, per i quali il 2025 è il secondo periodo della relativa applicazione.
Nell’ipotesi di cui al primo punto, se è utilizzato il metodo storico, con riferimento alle imposte dirette, in aggiunta all’acconto determinato sulla base degli importi indicati nel modello REDDITI 2025, è dovuta una maggiorazione pari al 10% della differenza, se positiva, tra:
- il reddito concordato (per il 2025, si tratta dell’importo indicato nel rigo P06 del modello CPB);
- il reddito d’impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo le regole di determinazione proprie del concordato ex artt. 15 e 16 del DLgs. 13/2024 (per il 2024, si tratta dell’importo indicato nel rigo P04 del modello CPB).
In caso di adesione al CPB da parte di società o associazioni in regime di trasparenza, la maggiorazione è versata pro quota dai singoli soci o associati. Nell’ipotesi del consolidato fiscale, dal momento che gli adempimenti in materia di acconti competono esclusivamente alla consolidante, per il primo periodo d’imposta di adesione al CPB la “consolidata” deve comunicare alla “consolidante” l’eventuale applicazione della suddetta maggiorazione in caso di calcolo degli acconti con il “metodo storico” (FAQ Agenzia delle Entrate 15 ottobre 2024 n. 4).
Sempre riguardo ai contribuenti che hanno aderito al CPB per il biennio 2025-2026, anche con riferimento all’IRAP, se l’acconto è determinato con il metodo storico, in aggiunta all’acconto determinato sulla base degli importi indicati nel modello IRAP 2025, è dovuta una maggiorazione pari al 3% della differenza, se positiva, tra:
- il valore della produzione netta concordato (per il 2025, indicato nel rigo P08 del modello CPB);
- il valore della produzione netta dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo le regole di determinazione proprie del concordato ex art. 17 del DLgs. 13/2024 (per il 2024, indicato nel rigo P05 del modello CPB).
Se l’acconto è determinato sulla base del criterio previsionale, la seconda rata è calcolata come differenza tra (art. 20 comma 2 lett. c) del DLgs. 13/2024):
- l’acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordato;
- quanto versato con la prima rata.
Venendo ora all’ipotesi in cui il 2025 sia il secondo periodo di applicazione del CPB in conseguenza dell’adesione effettuata per il biennio 2024-2025, se si utilizza il metodo storico, l’acconto relativo al 2025 deve essere determinato facendo riferimento alle imposte dirette e IRAP dovute per il 2024, senza considerare la parte di reddito concordato assoggettata a imposta sostitutiva, che non confluisce nella base imponibile rilevante ai fini delle imposte dirette.
In pratica, l’acconto è determinato sulla base del rigo “Differenza” del quadro RN, al pari di quanto previsto per i contribuenti che non hanno aderito al concordato preventivo biennale. Infatti, il valore indicato in tale rigo tiene già conto del reddito concordato, in quanto nei quadri reddituali (RE, RF, RG) deve essere riportato il reddito concordato rettificato determinato nel quadro CP, già ridotto della quota assoggettata ad eventuale imposta sostitutiva CPB (FAQ Agenzia delle Entrate 28 maggio 2025).
Invece, sempre nel caso in cui il 2025 sia il secondo periodo di applicazione del CPB, l’acconto determinato sulla base del criterio previsionale deve essere calcolato considerando il reddito e il valore della produzione netta concordati per il 2025 (art. 20 comma 1 del DLgs. 13/2024); tuttavia, tale scelta potrebbe rendere più gravoso l’acconto, tenuto conto del tendenziale aumento del reddito concordato 2025 rispetto a quello accettato per il periodo precedente e dell’incidenza dell’imposta sostitutiva che si potrebbe decidere di liquidare nel modello REDDITI 2026.
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41