Pro rata di detrazione IVA per le spese promiscue della S.O.
Esclusi dalla determinazione del pro rata i servizi nei confronti della casa madre
Per determinare la rilevanza IVA delle operazioni tra una stabile organizzazione (S.O.) e la propria casa madre, situate in due diversi Stati membri, si deve distinguere se si tratta di cessioni di beni o di prestazioni di servizi.
Con riguardo alle forniture di beni, tra la S.O. e la casa madre, esse sono qualificabili come trasferimenti di beni per le esigenze dell’impresa e, come tali, sono assimilate alle cessioni e agli acquisti intracomunitari, ai sensi, rispettivamente, dell’art. 41 comma 2 lett. c) e dell’art. 38 comma 3 lett. b) del DL 331/93.
Con riferimento alle prestazioni di servizi, sono necessarie considerazioni ulteriori.
Recependo le indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia Ue, nella sentenza 23 marzo 2006, causa C-210/04, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che “le prestazioni di servizio intercorrenti tra casa madre estera e stabile organizzazione italiana ovvero tra casa madre italiana e S.O. estera, sono fuori campo di applicazione del tributo” (risoluzione n. 81/2006).
Successivamente, l’Agenzia ha specificato che “la circostanza che le prestazioni effettuate tra la casa madre e la stabile organizzazione siano fuori campo IVA, nulla toglie alla natura commerciale dell’attività svolta dalla stabile organizzazione che, pertanto, è da considerare soggetto passivo ai fini IVA; d’altronde non esistono limiti a che la stabile organizzazione svolga anche operazioni nei confronti di soggetti terzi che dovrebbero essere regolarmente fatturate e registrate” (risoluzione n. 327/2008).
In linea di principio, i servizi resi alla casa madre dalla S.O. non sono assoggettabili a IVA, salvo che siano inquadrabili in “un rapporto giuridico nell’ambito del quale avvenga uno scambio di reciproche prestazioni” (Cass. n. 10802/2012).
Fatte queste premesse, un caso particolare concerne il caso in cui le prestazioni rese dalla S.O. nei confronti della casa madre, stabilita in un diverso Stato membro, siano in parte imponibili e in parte esenti da IVA.
Le modalità di determinazione del pro rata di detrazione, riferito ai costi sostenuti dalla stabile organizzazione e destinati a operazioni realizzate direttamente dalla casa madre stabilita in un altro Stato Ue, sono state esaminate dalla Corte di Giustizia, con la sentenza 24 gennaio 2019, relativa alla causa C-165/17.
In termini generali, la Corte di Giustizia Ue ha riconosciuto il diritto alla detrazione dell’IVA per le operazioni passive della stabile organizzazione che, a valle, sono destinate alla casa madre stabilita in un altro Stato dell’Unione europea, per effetto dell’art. 168 e dell’art. 169 della Direttiva 2006/112/Ce.
La detrazione spetta, tuttavia, alla condizione che dette operazioni rientrino tra quelle per le quali il diritto alla detrazione è conferito sia nello Stato membro della stabile organizzazione sia nello Stato membro della casa madre.
La Corte di Giustizia ha, inoltre, evidenziato che, ai fini IVA, sede principale e stabile organizzazione costituiscono un unico soggetto passivo, in quanto la succursale non svolge un’attività economica indipendente, sostenendo il relativo rischio e, pertanto, le prestazioni reciproche scambiate tra tali entità rappresentano “flussi interni non imponibili”.
Di conseguenza, la Corte di Giustizia riconosce il diritto alla detrazione rispetto ai beni e ai servizi acquistati e dotati di nesso diretto e immediato con le operazioni “a valle” soggette a IVA, ivi comprese quelle realizzate dalla casa madre in un altro Stato membro, sempreché la detrazione su tali operazioni sia riconosciuta anche dallo Stato Ue della S.O.
Per quanto riguarda i beni e i servizi utilizzati da un soggetto passivo per effettuare sia operazioni imponibili che esenti (c.d. costi “promiscui”), il pro rata di detrazione deve essere determinato per il complesso delle operazioni realizzate, tenendo conto anche di quelle effettuate dalla sede principale ma escludendo dal calcolo il volume d’affari che la S.O. realizza con la casa madre, giacché consiste in “flussi interni” non assoggettati a imposta.
La Corte di Giustizia ha pertanto concluso che per i costi misti sostenuti da una stabile organizzazione e destinati sia a operazioni imponibili che esenti, realizzate dalla casa madre in un altro Stato membro, il pro rata si applica nella seguente modalità:
- al denominatore il complesso delle operazioni effettuate;
- al numeratore le operazioni che conferirebbero il diritto alla detrazione IVA anche qualora effettuate nello Stato membro della stabile organizzazione (e anche laddove le operazioni siano imponibili per effetto di un’opzione esercitata dal prestatore).
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