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FISCO

Pagamenti ai professionisti bloccati senza il limite dei 5.000 euro

Sembra che la Pubblica Amministrazione non debba nemmeno attendere il formale pignoramento

/ Alice BOANO e Alfio CISSELLO

Lunedì, 29 dicembre 2025

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Il Ddl. di bilancio 2026, così come modificato nel corso dell’iter parlamentare, interviene sull’art. 48-bis del DPR 602/73 (norma relativa al blocco dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni) introducendo il comma 1-ter, relativo ai pagamenti in favore dei professionisti.
Il disegno di legge di bilancio originario presentato in Parlamento conteneva una formulazione molto generica: i professionisti che rendono prestazioni in favore delle amministrazioni pubbliche avrebbero dovuto produrre, contestualmente alla presentazione della fattura per le prestazioni rese, la documentazione comprovante la regolarità fiscale e contributiva.
Il testo aveva suscitato numerose critiche, soprattutto da parte del CNDCEC e del Consiglio nazionale forense (si veda “Professioni contro il blocco dei pagamenti per irregolarità fiscali” del 4 novembre 2025).

Ora la norma prevede, come anticipato, uno specifico intervento di modifica all’art. 48-bis del DPR 602/73.
Il nuovo comma 1-ter prevede che le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare il pagamento di qualsiasi importo agli esercenti arti e professioni per l’attività professionale svolta, anche in favore di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato, verifichino se i medesimi beneficiari siano inadempienti all’obbligo di versamento, derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento di qualunque ammontare.
In caso affermativo, il relativo pagamento da parte delle citate amministrazioni andrà in favore dell’agente della riscossione, fino al completamento del debito rimanente e del beneficiario, nel caso in cui le somme da corrispondere superino l’ammontare del debito.

La novità si applica a decorrere dal 15 giugno 2026 e riguarda, in breve, i compensi derivanti dall’attività artistica e professionale, erogati a dottori commercialisti, avvocati, architetti, ingegneri e così via.
Se si analizza il nuovo comma 1-ter dell’art. 48-bis del DPR 602/73, sembra emergere una procedura più snella rispetto a quella prevista dal DM 40/2008, emanato in attuazione del richiamato art. 48-bis e pensata per le situazioni ordinarie.
In base all’art. 3 commi 4 e 6 del DM 40/2008 se, in esito alla verifica che la Pubblica Amministrazione effettua presso l’Agente della riscossione, risultano ruoli, il pagamento è sospeso per 60 giorni e l’Agente della riscossione emana, salvo intervenga il pagamento, l’ordine ex art. 72-bis del DPR 602/73 per il pignoramento presso terzi.
Per i professionisti, invece, la Pubblica Amministrazione procede al pagamento in favore dell’Agente della riscossione “direttamente in base all’esito della verifica”.

Rimangono le disparità di trattamento fra contribuenti

Come detto, per gli esercenti arti e professioni la verifica presso l’Agente della riscossione scatta per qualsiasi importo non essendoci il limite dei 5.000 euro. Del pari, alcun limite quantitativo sussiste per il carico iscritto a ruolo, che non dovrà necessariamente essere fiscale. Può trattarsi, ad esempio, di multe per violazioni del Codice della strada o di contributi previdenziali non pagati, inclusi i contributi dovuti alle Casse professionali, sempre che sia utilizzato ai fini della riscossione il sistema del ruolo.

Valgono le regole generali, per cui il blocco dei pagamenti non si applica per i contribuenti che abbiano ottenuto la dilazione dei ruoli ex art. 19 del DPR 602/73.
La presentazione della domanda di rottamazione, del pari, fa sì che il contribuente sia considerato adempiente ai fini del blocco. Ciò vale anche per la rottamazione-quinquies, introdotta dal Ddl. di bilancio 2026.

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