Parte l’autoliquidazione INAIL 2025-2026
L’Istituto ha diffuso le istruzioni assieme all’elenco degli sconti
L’INAIL ha diffuso le istruzioni per l’autoliquidazione 2025-2026, in linea con la tempistica usuale che vede il rilascio della nota esplicativa alla fine dell’anno.
L’Istituto precisa che la data per il pagamento del premio, ferma restando la possibilità di rateizzazione, è fissata al 16 febbraio 2026, mentre il foglio salari dovrà essere inviato entro il 2 marzo 2026.
I datori di lavoro titolari di PAT (posizioni assicurative territoriali) devono presentare le dichiarazioni delle retribuzioni esclusivamente con i servizi telematici AL.P.I. online, che calcola anche il premio dovuto, e “Invio telematico Dichiarazione Salari”. Il numero di riferimento del premio di autoliquidazione 2025/2026 da indicare nel modello F24 è 902026.
Qualora si tratti di datori di lavoro del settore navigazione, le dichiarazioni delle retribuzioni dovranno essere trasmesse esclusivamente con il servizio on line “Invio retribuzioni e calcolo del premio”. Il servizio calcola il premio dovuto e indica il numero di riferimento (di sei cifre) da riportare nel modello F24 per effettuare il pagamento. Tramite il suddetto servizio è possibile chiedere anche il certificato di assicurazione dell’equipaggio.
L’Istituto assicuratore precisa altresì che anche la scadenza per la riduzione del presunto riservata ai datori di lavoro che ritengono di erogare nell’anno 2026 retribuzioni per un importo inferiore a quello corrisposto nel 2025 è fissata al 16 febbraio 2026, fermo restando che la comunicazione dovrà essere effettuata unicamente con il servizio on line “Riduzione presunto” indicando le minori retribuzioni previste.
La nota indica poi la possibilità di pagare in quattro rate trimestrali il premio di autoliquidazione, fermo restando che sono dovuti gli interessi sulle rate successive alla prima calcolati applicando il tasso medio di interesse dei titoli di Stato determinato dal MEF.
Grande importanza riveste la novità del 2025 riservata alla nuova tabella “Bonus” prevista dal DL 159/2025 che, all’art. 1 comma 1, ha autorizzato l’INAIL a effettuare la revisione delle aliquote di oscillazione in bonus per andamento infortunistico, demandandone la relativa attuazione a un successivo decreto interministeriale da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto.
Il Presidente dell’INAIL, con la deliberazione n. 17 del 10 novembre 2025, ha autorizzato l’applicazione, in via provvisoria, delle nuove aliquote di cui alla deliberazione del CdA INAIL 146/2025: i tassi applicabili 2026 sono quindi già calcolati applicando la nuova tabella “Bonus” e in particolare l’aliquota di oscillazione nei casi di non significatività della posizione assicurativa territoriale passa dal 5% al 13%.
Tuttavia, in caso di mancata adozione del decreto interministeriale che recepirà la proposta dell’INAIL (adottata con la delibera n. 146 del 21 luglio 2025 del Consiglio di amministrazione) o nel caso in cui il soggetto assicurante abbia riportato negli ultimi due anni sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, secondo le modalità di attuazione che saranno stabilite con il decreto interministeriale citato, verranno richiesti i maggiori premi dovuti.
La nota riporta altresì l’elenco degli sconti previsti; sul punto, si segnala che la riduzione di premio per le imprese artigiane si applica alla regolazione 2025 nella misura del 5,07%.
La nota evidenzia poi le date fondamentali per l’apertura dei servizi telematici che sono le seguenti:
- Riduzione di Presunto (PAT), 2 gennaio 2026;
- Riduzione di Presunto (PAN), 2 gennaio 2026;
- Invio telematico dichiarazione salari e VSAL (PAT), 8 gennaio 2026;
- AL.P.I. online (PAT), 8 gennaio 2026;
- Invio retribuzioni e calcolo del premio (PAN), 8 gennaio 2026;
- Richiesta certificato assicurazione equipaggio (PAN), 2 gennaio 2026.
Come ogni anno, sono disponibili sul sito INAIL i manuali aggiornati a disposizione di aziende e professionisti.
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