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Legittimo il congedo straordinario per assistere il convivente di fatto anche prima del 2022

/ REDAZIONE

Mercoledì, 24 dicembre 2025

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Con la sentenza n. 197, depositata ieri, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 42 comma 5 del DLgs. 151/2001, nella formulazione vigente anteriormente alla modifica introdotta con l’art. 2 comma 1 lett. n) del DLgs. 105/2022, nella parte in cui non include il convivente more uxorio tra i soggetti legittimati a fruire del congedo straordinario per l’assistenza alla persona con necessità di sostegno intensivo, in posizione equiparata al coniuge convivente.

La Consulta ha chiarito come la norma censurata, nell’individuare una disciplina differenziata tra il convivente di fatto e il coniuge convivente nel godimento al congedo straordinario, si ponga in violazione degli artt. 2, 3 e 32 Cost.; ciò, anche in considerazione della lesione al diritto fondamentale alla salute psico-fisica del disabile grave che ne consegue, diritto “ricomprensivo della assistenza e della socializzazione” che deve essere “garantito e tutelato, al soggetto con handicap in situazione di gravità, sia come singolo che in quanto facente parte di una formazione sociale per la quale, ai sensi dell’art. 2 Cost., deve intendersi «ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico»” (cfr. Corte Cost. n. 213/2016, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità dell’art. 33 comma 3 della L. 104/92, nella parte in cui non includeva il convivente tra i soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito per l’assistenza alla persona con disabilità in situazione di gravità, in alternativa al coniuge, parente o affine entro il secondo grado).

Nel dichiarare, quindi, l’illegittimità costituzionale dell’art. 42 comma 5 del DLgs. 151/2001 – nel testo antecedente alla modifica introdotta per mezzo dell’art. 2 comma 1 lett. n) del DLgs. 105/2022 – la Consulta spiega che, comunque, l’applicazione del beneficio in questione presuppone il rigoroso accertamento dell’effettiva sussistenza di una convivenza di fatto, fermo restando che il diritto a fruire del congedo straordinario per il lavoratore che possa far valere la posizione di convivente more uxorio, per il periodo precedente alla novella realizzata per mezzo dell’art. 2 comma 1 lett. n) del DLgs. 105/2022, risulta legato solo all’avvenuta prestazione delle cure e dell’assistenza a vantaggio della persona con bisogno di sostegno intensivo.

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