Alternatività assoluta tra sismabonus acquisti e sismabonus interventi
Basta il sismabonus acquisti a un acquirente per precludere il sismabonus interventi all’impresa
L’alternatività tra la detrazione sismabonus “interventi” (di cui al comma 1-bis dell’art. 16 del DL 63/2013) e la detrazione sismabonus “acquisti” (di cui al successivo comma 1-septies del medesimo art. 16) è da intendersi in via assoluta, nel senso che:
- se l’impresa di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che ha demolito e ricostruito l’intero edificio, beneficia del sismabonus di cui al comma 1-bis dell’art. 16 del DL 63/2013 sulle spese che ha sostenuto per realizzare l’intervento, tale circostanza preclude la possibilità che anche uno soltanto degli acquirenti delle singole unità immobiliari site nell’edificio possa beneficiare del sismabonus di cui al comma 1-septies dell’art. 16 del DL 63/2013 sulle spese che ha sostenuto per acquistare l’unità immobiliare;
- se anche uno soltanto degli acquirenti delle singole unità immobiliari site nell’edificio ha beneficiato del “sismabonus acquisti” di cui al comma 1-septies dell’art. 16 del DL 63/2013 sulle spese che ha sostenuto per acquistare l’unità immobiliare, tale circostanza preclude la possibilità che l’impresa di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che ha demolito e ricostruito l’intero edificio, benefici del sismabonus di cui al comma 1-bis dell’art. 16 del DL 63/2013 su una parte delle spese che ha sostenuto per realizzare l’intervento proporzionale al “peso edilizio” (volumetrico o superficiario) delle unità immobiliari acquistate senza sismabonus “acquisti” sul totale delle unità immobiliari in cui l’edificio risulta porzionato.
Lo conferma la risposta a interpello n. 30/2026, pubblicata ieri dall’Agenzia delle Entrate.
Nello specifico, l’impresa di costruzione e ristrutturazione immobiliare, che aveva demolito e ricostruito, con miglioramento di classe sismica, un edificio suddiviso in 61 unità immobiliare, cedendone 57 con attribuzione agli acquirenti del sismabonus “acquisti” di cui al comma 1-septies dell’art. 16 del DL 63/2013, aveva chiesto all’Agenzia delle Entrate se avrebbe potuto beneficiare del sismabonus “interventi” di cui al comma 1-bis dell’art. 16 del DL 63/2013 su un ammontare di spese detraibili pari a quattro sessantunesimi delle spese detraibili da essa complessivamente sostenute, ossia su un ammontare “proporzionale” alle unità immobiliari rimaste invendute o che comunque verrebbero successivamente vendute senza attribuzione agli acquirenti del sismabonus “acquisti”.
La risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate 10 febbraio 2026 n. 30 ribadisce anche che, per gli atti di compravendita stipulati nel 2025 (ma altrettanto vale per quelli stipulati nel 2026), la detrazione sismabonus “acquisti” di cui al comma 1-septies dell’art. 16 del DL 63/2013:
- compete nella misura “rafforzata” del 50% (sino al tetto massimo di spese detraibili pari a 96.000 euro), anziché nella misura “base” del 36%, se l’acquirente destina l’unità immobiliare ad abitazione principale “entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui si fruisce per la prima volta della detrazione”, mentre è irrilevante, di per sé stessa, l’enunciazione o meno di tale volontà da parte dell’acquirente nell’atto di compravendita;
- non può essere fruita con le modalità alternative dello sconto sul corrispettivo in fattura e della cessione a terzi del credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante, di cui all’art. 121 del DL 34/2020.
Può per certi versi stupire che, ancora oggi, sia necessario ribadire che la detrazione sismabonus “acquisti”, di cui al comma 1-septies dell’art. 16 del DL 63/2013, non possa essere fruita dagli acquirenti con le modalità opzionali di cui all’art. 121 del DL 34/2020, quando la spesa detraibile è temporalmente collocabile in anni successivi al 2024, posto che l’art. 121 del DL 34/2020 è chiarissimo nel prevedere la possibilità di esercizio di tali opzioni solo su spese detraibili temporalmente collocabili negli anni 2020-2024, con estensione al 2025 per le sole spese detraibili ai fini del superbonus di cui all’art. 119 del DL 34/2020.
Giova tuttavia ricordare che una risposta a interpello della DRE Abruzzo di fine 2024 (n. 915-341/2024), non pubblicata, ma comunque commentata sulla stampa specializzata, aveva creato sul punto più di qualche incertezza e fraintendimento che, evidentemente, in taluni operatori, ancora oggi persistono (si veda “Opzione condizionata per i bonus acquisti per rogiti 2025 e spese nel 2024” del 1° marzo 2025).
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