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Martedì, 2 giugno 2026 - Aggiornato alle 6.00

IL CASO DEL GIORNO

Recuperabili le maggiori imposte versate dagli impatriati

/ Luisa CORSO

Martedì, 2 giugno 2026

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Sebbene le agevolazioni legate al trasferimento della residenza in Italia (il riferimento è qui al regime degli impatriati e agli incentivi per i docenti e i ricercatori) non prevedano adempimenti necessari ad accedere al beneficio, né specifiche cause di decadenza legate alla mancata effettuazione di adempimenti, la prassi dell’Amministrazione finanziaria (circ. n. 33/2020, § 6) è solita ricollegare i benefici alla presentazione di apposita richiesta al datore di lavoro (in caso di lavoratore dipendente) o di apposita indicazione nella dichiarazione dei redditi presentata nei termini ordinari.

Nei casi di mancata comunicazione o fruizione nei termini sopra descritti, occorre quindi valutare se sussistono i presupposti per la presentazione di istanze di rimborso o di eventuali dichiarazioni integrative.

La giurisprudenza di merito, nella maggior parte dei casi riguardante il regime dei lavoratori impatriati, ha evidenziato due orientamenti contrapposti:
- un primo orientamento ha affermato che, “trattandosi di un regime opzionale”, non è possibile fruire dell’agevolazione dei c.d. “impatriati” presentando la dichiarazione dei redditi c.d. “integrativa a favore”;
- un secondo orientamento ha affermato, invece, che l’accesso al beneficio non sarebbe subordinato a un comportamento attivo del contribuente ma al solo possesso dei requisiti di legge; pertanto, anche in mancanza di un comportamento attivo, il contribuente sarebbe legittimato a rimediare mediante istanza di rimborso ex art. 38 del DPR 602/73.

A conferma di questo secondo orientamento sembra porsi, seppur con alcune limitazioni di carattere temporale, anche la Cassazione.
L’ordinanza n. 34655/2024, avente a oggetto il caso di un c.d. “contro-esodato” che aveva optato per il regime degli impatriati ai sensi dell’art. 16 comma 4 del DLgs. 147/2015 senza che fossero stati effettuati gli adempimenti necessari, ha chiarito che “i medesimi sono previsti non per legittimare il rimborso – che soggiace alla sussistenza dei requisiti sostanziali – ma per ottenere il beneficio fiscale attraverso la richiesta al proprio datore di lavoro, al quale sono rimessi gli adempimenti in qualità di sostituto di imposta”.

L’ordinanza della Suprema Corte n. 15234/2025 ha poi confermato che possono accedere al regime degli impatriati di cui all’art. 16 del DLgs. 147/2015 i lavoratori che, non avendo inviato richiesta al datore di lavoro, beneficiano dell’agevolazione in dichiarazione o presentano istanza di rimborso ex art. 38 del DPR 602/73 delle maggiori ritenute subite. In tal caso, la Cassazione sembra attribuire carattere generale a quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate nel contesto del regime dei c.d. “contro-esodati”, per cui “in via residuale, il soggetto interessato può presentare istanza di rimborso ai sensi dell’articolo 38 del DPR n. 602 del 1973” e tale richiesta può essere proposta anche mediante dichiarazione dei redditi (circ. n. 14/2012, § 2.2).

L’ordinanza n. 23526/2025, avente a oggetto il regime degli impatriati di cui all’art. 16 del DLgs. 147/2015 nella versione vigente anteriormente alle modifiche apportate dall’art. 5 del DL 34/2019, ha riaffermato il principio per cui nel caso di specie non opera alcun divieto di rimborso. Al riguardo, è richiamata la disposizione di cui all’art. 44 comma 3-quater del DL 78/2010 (riguardante gli incentivi per docenti e ricercatori e riprodotta in modo omologo nell’art. 16 comma 5-ter del DLgs. 147/2015 per gli impatriati), in base alla quale “non si fa luogo, in ogni caso, al rimborso delle imposte versate in adempimento spontaneo”; secondo i giudici, tale norma, introdotta dall’art. 5 del DL 34/2019, non può avere efficacia retroattiva.

Invocando la non retroattività del divieto di rimborso introdotto con l’art. 5 del DL 34/2019, la Corte di Cassazione sembrerebbe nuovamente inibire il generale recupero ex post della maggiore imposta per i periodi successivi all’entrata in vigore del divieto stesso. Non è però chiaro se il divieto, nell’interpretazione che ne dà la Cassazione, si riferisca alle persone che hanno trasferito la residenza in Italia dal periodo di imposta di entrata in vigore dello stesso oppure ai periodi di imposta che decorrono da tale annualità, in modo indipendente dalla data di trasferimento della persona.
Vista la collocazione normativa del divieto, in entrambi i casi inserito nei commi riguardanti i soggetti non iscritti all’AIRE, dovrebbe ritenersi che, al di fuori di tale casistica, il soggetto interessato possa, in presenza delle condizioni di legge, presentare istanza di rimborso ai sensi dell’art. 38 del DPR 602/73.

Va però rilevato che l’ordinanza n. 30569/2025 ha, da ultimo, ammesso il rimborso delle imposte versate da un lavoratore dipendente che abbia applicato il regime degli impatriati nella dichiarazione integrativa, pur confermando l’orientamento per cui il rimborso non competerebbe dopo l’entrata in vigore dell’art. 16 comma 5-ter del DLgs. 147/2015.

Infine, in relazione alla possibilità o meno di qualificare il credito che emerge dalla dichiarazione integrativa come istanza di rimborso, come tale soggetta al termine di decadenza di 48 mesi, nella recente ordinanza interlocutoria n. 7549/2026 la Suprema Corte ha disposto il rinvio della causa alla pubblica udienza.

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