Il giudicato sulle provviste di bordo in tema accise si può estendere all’IVA
La Cassazione esclude il recupero IVA dopo l’annullamento dell’accisa
Con l’ordinanza n. 8200/2026, la Corte di Cassazione si è pronunciata su una controversia relativa al regime di non imponibilità IVA previsto dall’art. 8-bis del DPR 633/72 per le forniture destinate alle navi adibite alla navigazione in alto mare, affrontando un tema di particolare interesse sistematico: gli effetti del giudicato formatosi in un diverso processo tributario concernente le medesime operazioni, valutate però ai fini accise.
La vicenda trae origine da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società operante nel settore navale, al quale l’Agenzia delle Entrate contestava l’indebita applicazione del regime di non imponibilità IVA in relazione a forniture di tabacchi lavorati qualificati dalla contribuente come provviste di bordo per navi da crociera e mercantili, in esenzione anche ai fini dell’imposizione di consumo.
Per l’Ufficio, le operazioni non potevano beneficiare del trattamento agevolato previsto dal citato art. 8-bis, in quanto le cessioni sarebbero state effettuate non direttamente agli armatori, bensì ai comandanti delle navi (a titolo privato), con conseguente assoggettamento a IVA. L’Amministrazione contestava numerose anomalie documentali e contabili: operazioni non riscontrate nella contabilità delle compagnie armatrici, pagamenti in contanti, mancate conferme da parte del personale di bordo e assenza di documentazione ritenuta idonea a dimostrare la reale destinazione delle merci.
I gradi di merito avevano confermato la legittimità dell’accertamento, ritenendo che il contribuente non avesse assolto l’onere probatorio necessario a dimostrare la sussistenza dei requisiti di non imponibilità. In particolare, i giudici avevano valorizzato il carattere derogatorio dell’art. 8-bis del DPR 633/72, affermando che il beneficio fiscale richiede una prova rigorosa circa l’effettiva destinazione delle forniture all’esercizio dell’attività di navigazione e circa la riferibilità diretta delle operazioni all’armatore.
Nel giudizio di legittimità, tuttavia, la questione è stata definita sulla base di un diverso profilo, ritenuto assorbente dalla Suprema Corte, che non entra nel merito del tema IVA, se non valutandone la necessaria coerenza con il tema accise, già risolto nel relativo processo.
Nel corso del giudizio di Cassazione, infatti, il contribuente ha depositato una sentenza passata in giudicato, emessa nell’ambito del distinto contenzioso instaurato nei confronti dell’Agenzia delle Dogane, avente a oggetto il recupero delle accise relative alle medesime forniture di tabacchi lavorati. In quel giudizio, la Corte di Giustizia tributaria aveva definitivamente annullato l’accertamento, riconoscendo la regolarità delle operazioni e l’insussistenza dell’evasione d’imposta contestata.
La Suprema Corte ha quindi affrontato il tema del cosiddetto “giudicato riflesso”, ossia dell’efficacia che una sentenza passata in giudicato può avere anche in un diverso processo tra soggetti non perfettamente coincidenti, richiamando il consolidato orientamento per cui il giudicato può produrre effetti riflessi nei confronti di soggetti terzi quando l’accertamento contenuto nella sentenza riguardi una situazione giuridica che costituisce il presupposto necessario di un diverso rapporto tributario.
Applicando tali principi al caso concreto, la Suprema Corte ha rilevato come il recupero dell’IVA trovasse il proprio fondamento nell’asserita evasione dell’accisa relativa alle stesse forniture di tabacchi lavorati. Una volta accertato con sentenza definitiva che tali operazioni dovevano considerarsi regolari e che non sussisteva alcuna evasione di accisa, veniva meno anche il presupposto logico-giuridico della pretesa IVA.
Secondo la Corte, pertanto, il giudicato formatosi nel processo instaurato nei confronti dell’Agenzia delle Dogane produce effetti riflessi anche nel giudizio promosso contro l’Agenzia delle Entrate, in quanto tra le due pretese impositive sussisteva un rapporto di stretta dipendenza sostanziale. L’Amministrazione finanziaria non poteva quindi sostenere, ai fini IVA, una ricostruzione incompatibile con quanto definitivamente accertato nel giudizio sulle accise.
L’ordinanza in commento presenta profili di particolare interesse confermando come, nelle controversie caratterizzate da una pluralità di pretese tributarie fondate sul medesimo presupposto sostanziale, gli esiti del contenzioso relativo a un’imposta possano riverberarsi anche su altri rapporti impositivi.
Ciò appare particolarmente significativo nei settori delle Dogane, dove IVA, dazi e altre imposte indirette risultano spesso strettamente interconnessi sul piano fattuale e giuridico. È il caso delle operazioni di approvvigionamento di dotazioni e, soprattutto, provviste di bordo di cui all’art. 74 delle DNC (allegate al DLgs. 141/2024), che tradizionalmente seguono percorsi paralleli, interconnessi (sui principi doganali, per esempio, cfr. art. 269 del CDU), ma spesso anche distinti (sugli ambiti di impiego o territoriali, cfr. imbarchi su navi ferme, forniture dirette, navigazioni territoriali).
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