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Per le agenzie di viaggio nuovo stop alla ritenuta sulle provvigioni

L’esonero verrebbe confermato limitatamente all’attività di biglietteria

/ Luca FORNERO

Sabato, 16 maggio 2026

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A partire dallo scorso 1° maggio 2026, l’art. 6 del DL 38/2026 ha eliminato il regime di esonero dalla ritenuta d’acconto (ex art. 25-bis del DPR 600/73) sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari, percepite:
- dalle agenzie di viaggio e turismo;
- dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei;
- dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere.

In base all’art. 1 comma 142 della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026), l’esclusione da ritenuta avrebbe dovuto applicarsi soltanto fino al 28 febbraio. Tuttavia, le difficoltà di adeguamento dei sistemi informatici hanno reso necessario il differimento dell’abrogazione del regime di esonero nei termini suddetti (si veda “Ritenuta sulle provvigioni delle agenzie di viaggio al via dal 1° maggio” del 7 aprile 2026).

Tanto premesso, per le agenzie di viaggio e turismo il regime di esonero verrebbe reintrodotto, senza soluzione di continuità rispetto al passato, con riferimento ai compensi, comunque denominati, percepiti per la vendita, l’emissione, la prenotazione o l’intermediazione dei documenti di viaggio relativi ai trasporti di persone. È quanto prevede il testo del citato art. 6 del DL 38/2026 quale risultante a seguito dell’approvazione, da parte del Senato, del relativo disegno di legge di conversione, passato ora all’esame della Camera (A.C. 2935) per l’approvazione definitiva.

Ad oggi, l’eliminazione del regime di esonero è invece confermata, oltre che per le provvigioni percepite dalle agenzie di viaggio e turismo per attività di differente natura da quelle di biglietteria sopra elencate, anche per gli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, nonché per gli agenti e commissionari di imprese petrolifere.

Al riguardo, posto che il regime di esonero è eliminato con riferimento alle provvigioni corrisposte a partire dal 1° maggio 2026 e che la ritenuta deve essere operata all’atto del pagamento, saranno soggette alla medesima le provvigioni pagate ai citati soggetti da tale data, anche se le provvigioni sono maturate anteriormente (cfr. quanto precisato dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 7/2024, § 2).

Se le provvigioni, per disposizioni normative o accordi contrattuali, sono direttamente trattenute sull’ammontare delle somme riscosse, i percipienti sono tenuti a rimettere ai committenti, preponenti o mandanti l’importo corrispondente alla ritenuta. Ai fini del computo dei termini per il relativo versamento da parte dei committenti, preponenti o mandanti, la ritenuta si considera operata nel mese successivo a quello in cui le provvigioni sono state trattenute dai percipienti (art. 25-bis comma 4 del DPR 600/73).

In tali ipotesi, si ritiene che le agenzie di viaggio e turismo (per le provvigioni relative ad attività diverse da quelle sopra elencate), gli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, nonché gli agenti e commissionari di imprese petrolifere, siano tenuti a rimettere ai committenti le ritenute che si intendono operate dal 1° giugno 2026, vale a dire quelle relative alle provvigioni trattenute dalle somme che essi hanno incassato, anche precedentemente al mese di maggio 2026, e che gli stessi riversano al committente a decorrere da quest’ultimo mese, anche se i relativi contratti sono stati conclusi nei mesi antecedenti (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 7/2024, § 2).

Versamento con F24 indicando il codice tributo 1040

Le ritenute operate sulle provvigioni sono versate con il modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo a quello dell’avvenuto pagamento (artt. 17 e 18 del DLgs. 241/97). Il relativo codice tributo è “1040”, che, dal 1° gennaio 2017, ha sostituito il precedente “1038”.

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