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Sabato, 18 luglio 2026 - Aggiornato alle 6.00

IMPRESA

L’incarico di advisor non direttamente affidato dal debitore conta per l’elenco degli esperti

Escluso l’incarico di ausiliario nel concordato semplificato

/ Francesco DIANA

Sabato, 18 luglio 2026

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Il professionista che intende assumere l’incarico di esperto nell’ambito della composizione negoziata della crisi è tenuto a iscriversi all’elenco di cui all’art. 13 comma 3 del DLgs. 14/2019 (CCII).
A tal fine, è necessario che sussista, congiuntamente, un requisito di anzianità professionale e uno di maturità/esperienza specialistico.

In particolare, ai dottori commercialisti ed esperti contabili, nonché agli avvocati e ai consulenti del lavoro, è chiesto che siano iscritti presso il proprio albo professionale da almeno 5 anni.
È poi necessario che si documenti di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi di impresa.

In merito, mentre per i consulenti del lavoro la norma precisa la natura e la quantità degli incarichi (almeno 3) validi ai fini dell’iscrizione, nulla è indicato per le altre due categorie professionali.

Con le Linee di indirizzo del 29 dicembre 2021, integrate dal nuovo decreto dirigenziale del 23 aprile 2026 (che ha sostituito e aggiornato il precedente decreto del 21 marzo 2023), il Ministero della Giustizia è intervenuto chiarendo, innanzitutto, che gli incarichi rilevanti devono essere almeno 2.
Inoltre, ha espressamente individuato le sette tipologie di incarichi e prestazioni professionali tali da integrare il requisito dell’esperienza. Tra queste, rileva l’incarico di commissario giudiziale e di commissario straordinario di grandi imprese in stato di insolvenza, il gestore della crisi ex art. 7 della L. 3/2012 (oggi ex art. 74 del CCII), nonché quello di attestatore ex artt. 67 comma 3 lett. d), 161 comma 3, 182-bis comma 1 e 186-bis del RD 267/42 (oggi ex artt. 44 comma 1 lett. a), 54 comma 3, 56 comma 3, 57 comma 4, 63, 64-bis, 87 comma 3, 99 comma 2, 100 comma 1 e 284 del CCII).

Vi è poi l’esperienza maturata in qualità di advisor, anche legale, con incarico di predisporre e presentare il piano di risanamento, ovvero finalizzato all’individuazione e alla soluzione delle problematiche fiscali per la ristrutturazione del debito tributario e previdenziale e funzionale alla ristrutturazione di imprese in crisi.
Rilievo è attribuito anche all’esperienza di advisor in ambito giuslavoristico, purché strettamente funzionale alla gestione dei rapporti con i dipendenti nell’ambito della ristrutturazione di imprese in crisi.

Sul tema delle esperienze si è espresso anche il CNDCEC con diversi Pronto Ordini allo scopo di meglio precisare, e in taluni casi ampliare, il perimetro delle esperienze utili per l’iscrizione.
Con riferimento all’incarico da advisor, con il Pronto Ordini n. 64/2026, il Consiglio nazionale ha ulteriormente chiarito che, ai fini dell’iscrizione nell’elenco, deve valutarsi positivamente l’incarico affidato al professionista per la predisposizione del piano, anche non già direttamente dall’impresa in crisi, ma dall’advisor legale di quest’ultima.

In tal senso, due sono le circostanze rilevanti: il professionista (dottore commercialista) ha sottoscritto specifico mandato professionale, sebbene il mandante sia l’advisor legale nominato dall’impresa; il piano dev’essere materialmente e personalmente predisposto dal professionista, nonché utilizzato nell’ambito della specifica procedura di risanamento.

In altri termini, ciò che rileva è l’assunzione autonoma della prestazione professionale specificamente individuata.
L’incarico, dunque, dev’essere assunto direttamente dal professionista (P.O. n. 84/2022) non avendo alcuna rilevanza, di contro, le esperienze maturate in occasione di attività di collaborazione o di affiancamento ad altri colleghi, personalmente incaricati (P.O. n. 65/2024).

Analogamente, devono escludersi le prestazioni professionali di advisor rese dal professionista che fa parte del team di collaboratori che ha affiancato e svolto l’attività di analisi e di verifica per il professionista attestatore (P.O. n. 94/2022).

Tra le prestazioni escluse, il CNDCEC, con il Pronto Ordini n. 68/2026, ha ulteriormente precisato che non rileva l’incarico di ausiliario nell’ambito di un concordato semplificato, sebbene omologato.
Affinché l’esperienza possa essere ritenuta utile, infatti, è necessario che la stessa abbia a oggetto quelle procedure dirette alla preservazione del valore aziendale.

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