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La costituzione del socio sana il ricorso in cassazione proposto contro la società estinta

Secondo la Suprema Corte il socio di società estinta è equiparabile all’erede del defunto

/ Dario AUGELLO

Sabato, 18 luglio 2026

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Con la sentenza n. 23397 depositata ieri la Cassazione ha affermato che, in caso di ricorso in cassazione proposto erroneamente avverso una società estinta, la costituzione in giudizio del socio, che succede alla società estinta, sana la nullità del ricorso in cassazione proposto dalla parte pubblica.

Il caso in commento concerne una società di capitali cancellata dal Registro delle imprese prima dell’entrata in vigore dell’art. 28 comma 4 del DLgs. 175/2014, che ha stabilito, senza efficacia retroattiva, l’ultrattività delle società estinte per 5 anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro Imprese.
Tuttavia la decisione interessa anche le società estinte dopo l’entrata in vigore dell’art. 28, ossia dopo il 12 dicembre 2014. Infatti, una volta trascorso il quinquennio, torna ad applicarsi la regola secondo cui il socio succede nella posizione della società, pur nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione ex art. 2495 c.c. (Cass. n. 6070/2013).

Nel caso di specie l’Agenzia delle Entrate aveva notificato un accertamento induttivo a una società di capitali a socio unico esercente attività di trasporto, che non aveva presentato la dichiarazione dei redditi per causa imputabile al consulente fiscale, contro cui la società aveva presentato formale denuncia querela.
Il giudice di primo grado accoglieva in parte il ricorso, rideterminando l’imponibile e annullando le sanzioni.
In pendenza dei termini per l’appello, prima del 12 dicembre 2014, la società chiedeva la cancellazione dal Registro Imprese e si estingueva.
L’Agenzia proponeva appello avverso la società estinta notificandolo al difensore costituito e il giudice di secondo grado confermava la sentenza di primo grado.
In seguito la parte pubblica proponeva ricorso in cassazione nei confronti della società estinta, notificando l’atto a mezzo posta e chiedendo la riforma della sentenza d’appello.
Si costituiva quindi in giudizio il socio, che evidentemente era venuto a conoscenza del ricorso in cassazione, al solo fine di eccepire l’inammissibilità dell’impugnazione, senza contrastare i motivi di ricorso proposti dall’Agenzia.

La Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo, in via preliminare, che il ricorso non poteva essere dichiarato inammissibile, stante la costituzione in giudizio del socio. In particolare, secondo la Corte, si applicherebbero anche al ricorso in cassazione i principi validi per l’atto di citazione, secondo cui “lo scopo della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio è raggiunto quando la parte, nonostante la nullità della notifica, si sia tempestivamente costituita, così mostrando di aver avuto conoscenza legale del processo e di essere in grado di apprestare la propria difesa senza incorrere in decadenze o preclusioni”.
Inoltre, secondo la Cassazione, si applicherebbe alla società estinta la giurisprudenza relativa all’erede di persona fisica defunta, secondo cui la costituzione in giudizio dell’erede sana la nullità dell’atto processuale erroneamente proposto nei confronti del de cuius (Cass. n. 11466/2020).

La pronuncia della Suprema Corte impone alcune riflessioni rispetto alla strategia processuale da adottare in caso di società estinta, in particolare quando la parte pubblica presenti ricorso in cassazione contro l’ente in violazione dell’art. 2495 c.c. e dell’art. 28.
Sul punto si evidenzia preliminarmente che l’eventuale costituzione in giudizio del socio non può comportare alcuna assunzione automatica di responsabilità per i debiti dell’ente, come era stato affermato inopinatamente dalla Cassazione n. 17986/2019.

Atto autonomo per il socio

Per agire nei confronti del socio che succede alla società estinta, infatti, secondo la giurisprudenza più recente, la parte pubblica deve notificare al socio uno specifico atto impositivo, con cui accerta la qualità di socio, l’esistenza del debito sociale e la percezione, da parte del socio stesso, di un attivo di liquidazione (Cass. SS.UU. n. 3625/2025).

Ciò premesso, quando sono decorsi 5 anni dalla richiesta di cancellazione della società dal Registro Imprese, e nondimeno l’Amministrazione finanziaria abbia proposto ricorso in cassazione contro l’ente, il socio ha due possibilità: restare inerte o presentare controricorso.
Nel primo caso la Cassazione dovrebbe senz’altro rilevare d’ufficio l’inammissibilità dell’impugnazione per difetto di una condizione dell’azione, in quanto proposta nei confronti di un soggetto non più esistente.
Se però la Cassazione non rileva la nullità del ricorso e decide nel merito a favore della parte pubblica, la sentenza può essere utilizzata contro il socio rimasto inerte per dimostrare l’esistenza del debito sociale.

Nel secondo caso, atteso che la semplice costituzione in giudizio del socio sana la nullità dell’impugnazione, il socio non può limitarsi a eccepire l’inammissibilità del gravame, che comunque è opportuno rilevare, ma deve anche difendere la sentenza impugnata proponendo, se del caso, anche ricorso incidentale.

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