Opzioni per i bonus edilizi con spese riferite a lavori eseguiti
Emissione di fatture per operazioni inesistenti se emesse in anticipo rispetto al completamento dei lavori o in assenza della loro esecuzione
Il tema dei bonus edilizi può toccare diverse fattispecie di responsabilità penale che riguardano sia reati comuni previsti dal codice penale (come la truffa), sia reati di natura tributaria.
Nella sentenza n. 33224, depositata ieri, la Cassazione si sofferma su un caso in cui era stato ordinato il sequestro nei confronti del legale rappresentante, dell’amministratore di fatto e del socio accomandante di una sas derivante dalle imputazioni per truffa aggravata (art. 640-bis c.p.), emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 del DLgs. 74/2000), omessa dichiarazione (art. 5 del DLgs. 74/2000), nonché autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) e dichiarazione fraudolenta (art. 2 del DLgs. 74/2000).
L’accusa era quella di avere – una volta stipulato il contratto quale “generai contractor” e ricevuto il conferimento dell’incarico dal committente per l’esecuzione dei lavori che venivano eseguiti dalla ditta individuale nella titolarità dell’amministratore di fatto della sas – fatto ricorso a sistematiche false fatturazioni al fine di giustificare insieme con le false asseverazioni la realizzazione di lavori finanziati (garantiti), in definitiva, dallo Stato, e così conseguire falsi crediti di imposta corrispondenti all’entità dell’importo dell’agevolazione statale.
Si noti che alla società era stato contestato l’illecito previsto dall’art. 24 del DLgs. 231/2001 connesso alla truffa nei confronti di un ente pubblico.
Nelle motivazioni, i giudici di legittimità confermano alcuni principi già enucleati dalla giurisprudenza penale.
Viene in particolare richiamato il DL 11/2023, convertito con modificazioni, che ha disposto che, per garantire la certezza del diritto e prevenire e ridurre il contenzioso in materia di incentivi per le spese relative agli interventi di cui al DL 34/2020, l’art. 121 comma 1-bis si interpreta nel senso che, per gli interventi diversi da quelli di cui all’art. 119 del citato decreto legge, la liquidazione delle spese per i lavori in base a stati di avanzamento costituisce una mera facoltà e non un obbligo.
Quindi, se è pur vero che per i benefici fiscali diversi dal c.d. superbonus può prescindersi dalla presentazione degli stati di avanzamento lavori, ciò non significa che l’opzione della cessione del credito sia esercitabile sulla base di fatture che non documentino spese relative a lavori o forniture effettivamente realizzate.
La diversità per i “bonus ordinari” (ecobonus, bonus facciate, sismabonus e bonus ristrutturazioni) attiene solo alla possibilità che le spese, oggetto della cessione del credito di imposta, non siano ripartite sulla base della presentazione di stati di avanzamento lavori per importi parziali predeterminati, potendo essere riferiti anche a prestazioni parziali di misura non predeterminata rispetto all’intero costo dell’intervento, e senza una ripartizione vincolata per numero di esecuzioni frazionate dell’intero importo delle opere ammesse al beneficio.
La comunicazione all’Agenzia dell’Entrate della opzione per la cessione del credito richiede però in ogni caso che le spese ammesse al beneficio siano comunque riferite a prestazioni effettivamente eseguite, essendo prevista dalla medesima disposizione di legge (art. 121 comma 1-ter lett. b), l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato della congruità delle spese documentate rispetto ai lavori eseguiti ai fini dell’esercizio della cessione del credito e la conseguente monetizzazione attraverso la riscossione del relativo importo versato da un intermediario finanziario che subentra nella titolarità del credito ceduto, dopo la rituale comunicazione all’Agenzia dell’Entrate.
La condizione della avvenuta esecuzione delle opere ammesse al beneficio fiscale non è richiesta nel solo caso in cui la detrazione fiscale sia operata dallo stesso contribuente che ha affrontato la spesa per l’intervento edilizio, quando non venga cioè esercitata l’opzione dello “sconto in fattura” o della cessione del credito di imposta (così Cass. n. 46354/2024).
La Cassazione afferma pertanto l’infondatezza della linea difensiva degli imputati secondo cui l’emissione delle fatture può avvenire prima ed indipendentemente dalla esecuzione dei lavori cui si riferiscono le spese ammesse al beneficio.
Conseguemente, con riferimento al reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 del DLgs. 74/2000) – in quanto emesse in anticipo rispetto al completamento dei lavori commissionati, o addirittura talvolta in assenza della loro esecuzione –, la condotta materiale risulta integrata attraverso l’emissione del documento – ideologicamente falso – fuoriuscito dalla sfera individuale dell’emittente per entrare nella disponibilità di terzi proiettando perciò effetti giuridici all’esterno.
Infine, in tema di omessa dichiarazione (art. 5 del DLgs. 74/2000), viene ribadito che il legale rappresentante di un ente – anche laddove non abbia dello stesso l’effettiva gestione (c.d. prestanome) – risponde quale autore principale della condotta, in quanto direttamente obbligato per legge a presentare le dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto di soggetti diversi dalle persone fisiche, che devono essere da lui sottoscritte (hanno di recente affermato il predetto principio anche Cass. nn. 20050/2022 e n. 4333/2026).
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