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LAVORO & PREVIDENZA

Nuove funzionalità del SIISL a pieno regime a partire dal 1° dicembre

Pubblicato il decreto attuativo delle disposizioni di cui all’art. 14 commi da 1 a 4 del DL 159/2025

/ Federico ANDREOZZI

Venerdì, 30 ottobre 2026

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Ieri, 29 ottobre 2026, è stato pubblicato nella sezione “Pubblicità legale” del sito del Ministero del Lavoro il DM 134/2026, attuativo delle disposizioni di cui all’art. 14 commi da 1 a 4 del DL 159/2025, in materia di Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL).

A venire in rilievo è, in primo luogo, l’art. 3 del decreto, relativo alla pubblicazione sul SIISL delle posizioni di lavoro (c.d. vacancy) ai fini dell’accesso ai benefici contributivi. In attuazione della previsione contenuta nell’art. 14 comma 1 del DL 159/2025, la disposizione stabilisce che, a decorrere dal 1° aprile 2026, il riconoscimento dei benefici contributivi in favore dei datori di lavoro privati è subordinato alla pubblicazione della disponibilità della posizione lavorativa sul SIISL.

Restano esclusi dall’applicazione della disposizione i benefici contributivi richiesti, autorizzati o in corso di erogazione alla predetta data, riferiti ad assunzioni precedenti. Il comma 2 prevede tuttavia che, in via sperimentale, fino al 30 novembre 2026, la pubblicazione della posizione lavorativa ai fini dell’ottenimento dei benefici contributivi possa essere effettuata anche successivamente all’assunzione.

La disposizione deve essere letta alla luce dei chiarimenti forniti dallo stesso Ministero con il comunicato dell’8 ottobre 2026 (si veda “Obbligo di inserire le vacancy sul SIISL per le agevolazioni solo dal 1° dicembre” del 23 ottobre 2026), secondo cui, durante il periodo sperimentale, dal 1° aprile al 30 novembre 2026, la pubblicazione delle vacancy “resta facoltativa e le agevolazioni non si perdono”. In forza dell’interpretazione ministeriale, deve pertanto ritenersi che, per le assunzioni effettuate durante la fase sperimentale, la mancata pubblicazione della vacancy non precluda il riconoscimento dei benefici contributivi. La possibilità di inserire le offerte di lavoro anche dopo l’assunzione assumerebbe, in tale prospettiva, carattere facoltativo, consentendo agli operatori di familiarizzare con le nuove funzionalità della piattaforma.

Come illustrato nell’allegato tecnico al decreto, in caso di pubblicazione successiva all’assunzione, il SIISL genera automaticamente l’identificativo dell’annuncio, utilizzabile nel flusso UniEmens ai fini della fruizione del beneficio contributivo, senza richiedere ulteriori interventi da parte del datore. In tal caso, la posizione di lavoro viene automaticamente archiviata dal SIISL, senza essere resa visibile ai candidati iscritti alla piattaforma. Dal 1° dicembre 2026, invece, la pubblicazione della vacancy dovrà precedere l’assunzione o essere contestuale alla stessa, secondo quanto precisato dal Ministero nel citato comunicato.

Quanto ai soggetti abilitati alla pubblicazione delle offerte di lavoro, si ricorda che, come illustrato dal Ministero del Lavoro nelle FAQ del 5 ottobre 2026, possono operare sul SIISL le aziende, i soggetti interni da esse delegati, i consulenti del lavoro o i soggetti abilitati ai sensi della L. 12/79 nonché le agenzie per il Lavoro (APL), secondo le rispettive modalità di abilitazione. Per i consulenti del lavoro è tuttavia necessaria una precisazione: ai fini della pubblicazione delle offerte di lavoro per conto delle aziende assistite, occorre accedere come Fondazione Consulenti per il Lavoro. In caso contrario, il professionista può pubblicare esclusivamente per sé stesso, operando in qualità di datore di lavoro (cfr. FAQ Min. Lavoro 5 ottobre 2026).

Con il decreto in commento e, in particolare, con gli artt. 4 e 6, viene poi data attuazione ai commi 2 e 4 dell’art. 14 del DL 159/2025, relativi rispettivamente alla possibilità di inviare le comunicazioni obbligatorie relative ai rapporti di lavoro tramite la piattaforma e all’obbligo per le APL di cui all’art. 4 comma 1 lett. a), b) e c) del DLgs. 276/2003 di pubblicare sul SIISL le posizioni di lavoro gestite (si veda “La fase sperimentale del SIISL durerà fino al 30 novembre 2026” del 9 ottobre 2026).

L’art. 5 dà infine attuazione all’art. 14 comma 3 del DL 159/2025, disciplinando la messa a disposizione, tramite il SIISL, degli esiti delle verifiche effettuate sui dati autocertificati dagli utenti, ai sensi del DPR 445/2000. Tali esiti sono resi disponibili nel curriculum vitae pubblicato dall’utente stesso, previo suo consenso; a richiesta del datore di lavoro o dei suoi intermediari, previo consenso del candidato; nonché ai datori di lavoro o loro intermediari che dichiarino l’assunzione del candidato. Gli esiti della verifica equivalgono alle certificazioni rilasciate dalle Autorità titolari del dato. Restano in ogni caso fermi i diritti dell’utente iscritto in relazione alla rettifica, all’aggiornamento e alla verifica dei dati autocertificati.

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