La prescrizione decorre dalla costituzione del trust anche se il trustee viene sostituito
La Cassazione, nella sentenza n. 37469 depositata ieri, ha affermato che, a fronte della contestazione ad un contribuente del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 del DLgs. 74/2000), per aver sottratto propri beni all’azione esecutiva dell’Erario tramite la costituzione di un trust, in ipotesi simulato, il termine di prescrizione decorre dalla originaria costituzione, a prescindere dal fatto che, in seguito alla morte del trustee, questo sia stato sostituito con altro trustee.
Diversamente da quanto prospettato dal P.M., infatti, tramite la suddetta sostituzione non si dà vita ad un nuovo e autonomo organismo con nuova disposizione dei propri beni.
D’altra parte, nella specie, era lo stesso atto istitutivo del trust a prevedere la possibilità di sostituzione del trustee, anche in caso di morte. Né vale rilevare che, secondo i termini di cui all’art. 2647 c.c., l’opponibilità ai terzi dell’effetto segregativo della costituzione del trust risalirebbe alla data in cui è stata data la opportuna pubblicità alla sostituzione dell’amministratore del fondo autonomo.
In verità, a prescindere dal reale contenuto della richiamata disposizione codicistica, la ritenuta unicità della istituzione fa sì che la decorrenza del fenomeno segregativo risalga, senza che vi sia una soluzione di continuità per effetto della sostituzione, alla data della primigenia istituzione.
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