Entro il 15 gennaio l’istanza dei pensionati per rateizzare le ritenute erariali sospese dopo il sisma
L’INPS, con il messaggio n. 4478 pubblicato ieri, fornisce ai pensionati e ai suoi dipendenti le istruzioni per il versamento delle ritenute erariali sospese a causa degli eventi sismici del 2016 e 2017.
Si ricorda che il versamento dell’intero importo, o della prima rata in caso di pagamento rateale, è stato prorogato al 15 gennaio 2020 dall’art. 8 comma 1 lett. a) del DL 111/2019. Inoltre, l’art. 8 comma 2 del DL 123/2019 stabilisce che le ritenute sospese saranno restituite nella misura limite del 40% del dovuto.
I pensionati e i dipendenti che vorranno effettuare il versamento in forma rateale potranno presentare l’istanza all’INPS entro il termine del 15 gennaio 2020; in caso di accoglimento, l’importo (ridotto al 40%) sarà trattenuto fino a un massimo di 120 rate a decorrere dal mese di gennaio.
Qualora l’istanza fosse presentata successivamente a tale data, l’interessato potrà richiedere il pagamento rateale, ma il numero delle rate sarà ridotto in relazione al numero dei mesi di ritardo. L’obbligo di versamento delle ritenute riferite al periodo precedente, inclusi eventuali sanzioni o interessi in caso di mancato o ritardo nel pagamento, rimane in capo all’interessato.
I pensionati o i lavoratori che abbiano già presentato domanda, e a cui l’Istituto abbia accolto e concesso la rateizzazione alla data del 14 ottobre 2019, non dovranno presentare nuova istanza; inoltre sarà applicato in automatico la riduzione prevista dal DL 123/2019.
Qualora la somma trattenuta sia stata superiore al 40%, l’INPS provvederà a restituire d’ufficio l’importo eccedente sulla prima rata utile di prestazione.
Rimane sempre possibile la revoca della domanda già presentata e accolta dall’Istituto, fermo restando poi l’obbligo in capo al soggetto interessato di versamento delle ritenute sospese.
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