Per gli impatriati laureati, non cumulabili il periodo di studio e quello di lavoro all’estero
Con il principio di diritto n. 4 pubblicato ieri, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il periodo di lavoro e di studio non sono tra loro cumulabili ai fini del raggiungimento del periodo di 24 mesi fuori dall’Italia per la spettanza del regime degli impatriati in possesso di laurea.
Nello specifico, si fa riferimento ai requisiti previsti dal comma 2 dell’art. 16 del DLgs. 147/2015, secondo cui sono destinatari del beneficio fiscale in esame i cittadini dell’Unione europea o di uno Stato extraeuropeo con il quale risulti in vigore una convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale che:
- sono in possesso di un titolo di laurea e hanno svolto continuativamente un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, ovvero,
- hanno svolto continuativamente un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate precisa che, in base alla formulazione letterale della norma, ai fini del raggiungimento dei 24 mesi fuori dall’Italia, non è possibile cumulare il periodo di studio con quello di lavoro, essendo necessario che l’attività lavorativa ovvero quella di studio si siano protratte per almeno 24 mesi.
Si ricorda, infine, che con la circolare n. 17/2017 è stato chiarito che, relativamente all’attività di studio, il requisito dello svolgimento negli ultimi 24 mesi è soddisfatto a condizione che il soggetto consegua la laurea o altro titolo accademico post lauream aventi la durata di almeno due anni accademici.
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