Garanzia non restituita in caso di risoluzione del concordato
La cauzione è acquisita al fallimento e non è imputabile alla nuova proposta di concordato
In caso di annullamento o risoluzione del concordato fallimentare, l’art. 140 comma 3 del RD 267/42 prevede che i creditori anteriori conservino le garanzie per le somme ad essi dovute in base al concordato risolto
...Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941