IVA al 10% per l’accordo transattivo relativo all’appalto su opere di urbanizzazione
Con la risposta a interpello n. 401/2021, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che le somme riconosciute nell’ambito di un accordo transattivo, a saldo e stralcio di ogni ulteriore pretesa da parte del beneficiario, sono da assoggettare a IVA.
Nel caso specifico, l’interpellante, al fine di comporre una controversia sorta in relazione all’esecuzione di un appalto, ha siglato un accordo di transazione con il quale si prevede la corresponsione al consorzio appaltatore di una somma omnicomprensiva “a saldo, stralcio e tacitazione di ogni e qualsiasi pretesa, ragione e/o diritto” connessi all’appalto, a condizione che siano adempiute tutte le obbligazioni previste dall’accordo stesso.
L’Agenzia, richiamando i principi espressi nella giurisprudenza unionale e nazionale, ritiene che nella fattispecie sia integrato il requisito oggettivo per l’applicazione dell’IVA, potendo rinvenirsi un nesso sinallagmatico tra l’assunzione di un obbligo di non fare (la rinuncia alle liti) da parte del beneficiario e l’erogazione della somma di denaro da parte dell’interpellante, prevista a fronte dell’assunzione di tale obbligo.
L’esistenza del nesso sinallagmatico è confermata anche dalla clausola risolutiva espressa inserita nell’accordo transattivo, che subordina l’efficacia delle rinunce previste all’effettivo incasso delle somme pattuite.
Secondo l’Agenzia, inoltre, dal momento che la transazione in esame riguarda una controversia sorta nell’esecuzione di un appalto per la realizzazione di lavori relativi alla viabilità locale, qualora si accerti che il contratto abbia a oggetto, ai sensi del combinato disposto dei nn. 127-quinquies e 127-septies della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72, la costruzione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, la somma dovuta in base all’accordo transattivo dovrebbe assoggettarsi ad IVA con aliquota del 10%.
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