Per gli interventi puramente cosmetici non spetta l’esenzione IVA
Lo scopo terapeutico dell’intervento è da valutare in base a constatazioni con carattere medico
Non tutte le prestazioni effettuate nell’esercizio delle professioni mediche e paramediche beneficiano dell’esenzione IVA, ma solo quelle di diagnosi, cura e riabilitazione. Per gli interventi estetici può non essere agevole individuare il regime da applicare. Occorre tenere conto, infatti, dello scopo per cui il trattamento è effettuato.
Il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento è stato riepilogato, da ultimo, nella risposta all’interrogazione parlamentare del 10 marzo 2022 n. 3-03094. I senatori interroganti hanno sollecitato una modifica dell’interpretazione adottata dall’Agenzia delle Entrate (circ. n. 4/2005), in modo da equiparare, ai fini del riconoscimento dell’esenzione IVA, gli interventi medico-estetici resi da medici professionisti
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