Non si può dedurre l’IVA indetraibile per effetto di accordi conciliativi
Gli interessi versati in esecuzione dell’accordo sono deducibili integralmente
Con la risposta a interpello n. 541 di ieri, 31 ottobre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha negato la deducibilità, ai fini IRES e IRAP, del costo dell’IVA divenuta indetraibile a seguito di accordi di conciliazione giudiziale (art. 48 del DLgs. n. 546/92).
Il caso di specie riguarda la società Alfa, le cui incorporate, Beta e Gamma, sono state raggiunte da avvisi di accertamento con cui si rilevava che le prestazioni di servizi di stoccaggio nonché le prestazioni accessorie ricevute da diversi consorzi di cooperative fossero operazioni soggettivamente inesistenti, in quanto poste in essere da soggetti fittizi, subenti l’ingerenza delle due società committenti; ad avviso dell’Amministrazione finanziaria, tali rapporti dovevano essere assimilati a rapporti di lavoro dipendente,
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