Definibili le liti per qualsiasi atto impositivo anche se solo di riscossione
Per lo stralcio del 10% serve il deposito entro il 1° gennaio 2023
L’art. 1 commi 186 e ss. della L. 197/2022 ha introdotto una definizione delle liti pendenti rientranti nella giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate o l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli.
La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2, pubblicata ieri, 27 gennaio 2023, contiene diversi chiarimenti sull’istituto.
Per poter definire la controversia è necessario:
- che, entro il 1° gennaio 2023, il contribuente abbia notificato il ricorso introduttivo di primo grado all’Agenzia fiscale (si fa riferimento alla notifica del ricorso e non al momento successivo della costituzione in giudizio);
- che, nel momento di presentazione della domanda, non si sia ancora formato il giudicato (occorre che non sia stata depositata la sentenza di cassazione
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