Imprenditore e custode giudiziario presentano la dichiarazione relativa all’anno del sequestro
In caso di sequestro preventivo della totalità delle partecipazioni di una società e dell’intero suo compendio aziendale, di cui all’art. 321 c.p.p., ai fini dell’adempimento dell’obbligo dichiarativo in relazione all’anno in cui la misura ha avuto esecuzione, da assolversi l’anno successivo, sia l’imprenditore sequestratario che il custode giudiziario sono tenuti a presentare la dichiarazione per le rispettive porzioni d’esercizio. È questo il principio pronunciato dalla Cassazione, con la sentenza n. 8383 depositata ieri, 23 marzo.
Il custode giudiziario è infatti chiamato a gestire l’impresa solo dal giorno dell’esecuzione della misura cautelare: fino a tale momento il “contribuente”, ex art. 42 comma 1 del DPR 600/73 e art. 56 comma 1 del DPR 633/72, è l’imprenditore sequestratario, tenuto a presentare la dichiarazione e, in quanto soggetto passivo delle imposte, legittimo destinatario dell’eventuale notificazione di avviso di accertamento.
Il giorno dell’esecuzione della misura cautelare, specifica la Suprema Corte, segna lo spartiacque temporale tra la porzione d’esercizio afferente all’imprenditore non ancora sequestratario e quella afferente all’amministratore giudiziario.
Nell’anno successivo a tale momento, pertanto, entrambi i soggetti sono distintamente tenuti, per le rispettive porzioni d’esercizio, alla presentazione di una dichiarazione dei redditi parziale, salvo che, in ossequio al dovere di cooperazione gravante sull’imprenditore sequestratario con l’amministratore giudiziario, si concordi nella presentazione di una “dichiarazione congiunta”, della quale si assumono paritariamente la responsabilità.
Per gli stessi motivi di cui sopra, l’avviso di accertamento scaturente dall’omissione dichiarativa deve essere notificato sia al legale rappresentante della società che all’amministratore giudiziario, i quali sono considerati legittimati all’impugnazione in relazione all’operato a ciascuno temporalmente imputabile.
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