Rimane l’aliquota IVA del 5% per l’abbigliamento con finalità sanitarie
Per i vaccini, dal 1° gennaio 2023, l’aliquota è innalzata al 10%
L’art. 124 del DL 34/2020 ha agevolato le cessioni di alcuni beni destinati al contrasto dell’emergenza da COVID-19, espressamente (e tassativamente) individuati dalla norma stessa (n. 1-ter.1 della Tabella A, parte II-bis, allegata al DPR 633/72), introducendo l’aliquota IVA del 5% per le cessioni successive al 1° gennaio 2021.
Sebbene la pandemia sia stata dichiarata cessata dall’Organizzazione mondiale della sanità lo scorso 5 maggio e i suoi effetti si siano fortemente attenuati, la disposizione conserva la sua efficacia.
D’altro canto, i beni individuati dal richiamato n. 1-ter.1 della Tabella A, parte II-bis mantengono la propria finalità sanitaria e, malgrado la norma comunitaria di riferimento (art. 129-bis della direttiva 2006/112/Ce) non sia più applicabile,
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