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Non c’è responsabilità solidale in caso di mancato pagamento dell’IVA all’importazione

/ REDAZIONE

Martedì, 27 giugno 2023

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La Cassazione, con l’ordinanza n. 18144, depositata ieri, ha ribadito che in caso di mancato pagamento dell’IVA all’importazione risponde soltanto l’importatore e non anche il suo rappresentante indiretto in Dogana.  

La fattispecie sottoposta all’esame della Corte trae origine da un avviso di accertamento, notificato dall’Agenzia delle Dogane, relativamente all’importazione di tubi dichiarati sotto una voce doganale poi rettificata dall’Ufficio con un’altra voce sulla base delle indagini svolte presso dei laboratori pubblici.
La sentenza della C.T. Reg., pronunciata a seguito dell’appello proposto dall’Agenzia delle Dogane, ha erroneamente ritenuto responsabili in solido, per il recupero dell’IVA non versata, l’importatore e lo spedizioniere, nonostante quest’ultimo abbia agito in qualità di rappresentante indiretto dell’importatore e l’IVA non rientri nella definizione di dazio doganale.  

La Suprema Corte, nel richiamare la motivazione della sentenza n. 23526/2022, rammenta che l’IVA all’importazione non è parte dell’obbligazione doganale e del suo mancato pagamento, nonché delle relative sanzioni, risponde unicamente l’importatore e non anche il suo rappresentante indiretto.
In assenza di specifiche disposizioni nazionali che prevedano la responsabilità solidale dell’importatore e dello spedizioniere, è illegittima la pretesa impositiva nei confronti di quest’ultimo quando opera in qualità di rappresentante indiretto.

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