Diritto di abitazione esteso al coniuge superstite separato senza addebito
Necessario il perdurante collegamento tra la casa e l’originaria destinazione familiare
L’art. 540 comma 2 c.c. stabilisce che, alla morte di uno dei coniugi, spettano al coniuge superstite i diritti di abitazione della casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che la corredano.
Con la sentenza n. 22566/2023, la Cassazione ha affermato che i predetti diritti competono anche al coniuge separato senza addebito, eccettuato il solo caso in cui, dopo la separazione, la casa sia stata abbandonata da entrambi i coniugi o abbia comunque perduto ogni collegamento, anche solo parziale o potenziale, con l’originaria destinazione familiare.
Per la decisione in esame, ad avvalorare la soluzione descritta, è il disposto dell’art. 548 comma 1 c.c., il quale riconosce al coniuge superstite separato senza addebito esattamente gli stessi diritti successori attribuiti
...