Non è consumatore l’imprenditore cancellato con insolvenza composita
Lo strumento concordatario è inibito anche in presenza di debiti di impresa non prevalenti
Anche il Tribunale di Mantova condivide il principio espresso dalla Prima Presidente della Corte di Cassazione con decreto n. 22699 del 26 luglio 2023 pronunciato in esito al rinvio pregiudiziale disposto dalla Corte d’Appello di Firenze ex art. 363-bis c.p.c.
Con il decreto emesso l’11 ottobre 2023, il Tribunale di Mantova ha infatti dichiarato l’inammissibilità di un ricorso volto a ottenere l’omologa di un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato, ai sensi degli artt. 67 ss. del DLgs. 14/2019, da un imprenditore cancellato dal Registro delle imprese, il quale, con la procedura, intendeva ristrutturare sia i propri debiti consumeristici sia i propri debiti – pur non prevalenti rispetto ai primi – d’impresa o professionali pregressi.
Il Tribunale, ...