Contribuzione «ulteriore» per il Fondo di solidarietà dei servizi ambientali
Con il messaggio n. 4104 di ieri, l’INPS è tornata sul Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali dettando istruzioni per il versamento di un ulteriore contributo, aggiuntivo rispetto alla contribuzione ordinaria, e previsto dall’art. 9 comma 4 del DM 9 agosto 2019 n. 103594.
In particolare, le contribuzioni ulteriori sono le seguenti:
- contributo fisso di 10 euro mensili per 12 mensilità per ciascun dipendente a tempo indeterminato non in prova;
- contributo del 50% delle somme trattenute ai sensi delle normative contrattuali in materia di malattia di breve durata, fino al 31 dicembre 2022.
Per quanto concerne la compilazione dei flussi UniEmens, viene specificato che nell’elemento “CodiceCausale” deve essere inserito il valore:
- “M074”, per quanto attiene al versamento del contributo in misura fissa di 10 euro;
- “M075”, per il contributo del 50%.
Il codice “M074” deve essere valorizzato a partire dal mese di competenza di dicembre 2023, mentre il recupero della contribuzione arretrata relativa al periodo da ottobre 2019 a novembre 2023 deve avvenire nei 3 mesi di competenza successivi alla pubblicazione del messaggio in commento (dicembre 2023, gennaio e febbraio 2024).
Per quanto attiene invece al versamento del contributo del 50%, trattandosi esclusivamente di arretrati, il codice deve essere valorizzato nei tre mesi di competenza successivi alla pubblicazione del messaggio in commento (dicembre 2023, gennaio e febbraio 2024).