Indebite compensazioni con ravvedimento operoso speciale
Vi rientrano le compensazioni effettuate sino a fine 2021
Grazie alla proroga prevista dall’art. 3-bis del DL 132/2023, i contribuenti che non hanno pagato le somme entro lo scorso 30 settembre, le hanno pagate tardi oppure non hanno rimosso la violazione possono mantenere i benefici del ravvedimento operoso speciale pagando tutte le somme in unica soluzione entro il 20 dicembre.
Viene in questo modo preservato il beneficio principale del ravvedimento speciale (disciplinato dall’art. 1 commi 174 ss. della L. 197/2022), consistente nella riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo edittale.
Non è però ammessa la dilazione delle somme in 8 rate, facoltà riservata ai contribuenti che, entro il 30 settembre 2023, hanno pagato la prima rata e hanno presentato la dichiarazione integrativa.
Proprio ieri l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione ...