La gestione del Servizio idrico integrato è una prestazione di servizi ai fini IVA
La somministrazione di acqua, effettuata dal Gestore unico del servizio idrico integrato (SII), è considerata una prestazione di servizi e, ove territorialmente rilevante in Italia, è imponibile ai fini IVA. Nei suddetti casi, la territorialità dell’operazione è individuata dall’art. 7-ter del DPR 633/72.
Questo è, in estrema sintesi, il principio espresso dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 9 di ieri.
Nel caso di specie, la società istante si occupa della gestione del Servizio idrico integrato (c.d. SII) nei confronti dei Comuni italiani facenti parte dell’ATO (Ambiti territoriali ottimali) tra i quali rientra anche un Comune qualificabile come territorio extra-Ue, ai sensi dell’art. 7 comma 1 lett. a) del DPR 633/72.
L’Amministrazione finanziaria ritiene che l’attività di somministrazione di acqua possa qualificarsi come prestazione di servizi ai fini IVA e, qualora sia territorialmente rilevante in Italia, ivi imponibile ai fini IVA.
Le regole che governano la territorialità dell’operazione sono quelle indicate dall’art. 7-ter del DPR 633/72.
Per quanto concerne, altresì, le modalità di individuazione dello status del committente, se soggetto passivo stabilito in uno Stato extra-Ue o privato consumatore, è opportuno far riferimento alle indicazioni fornite con la circolare n. 37/2011 e, più di recente, con la circolare n. 30/2023 (§ 3.7.1.1), secondo cui “il prestatore, nell’utilizzo dell’ordinaria diligenza – cui è sempre tenuto – deve applicare, ove possibile, le disposizioni di cui agli articoli da 10 a 13-bis, nonché 17 e 18, del regolamento UE 282/2011”.
Qualora rimanga incerta la soggettività passiva del committente extra-Ue, la prestazione di servizi si considera effettuata nei confronti di un “privato” e, quindi, imponibile ai fini IVA in Italia ai sensi dell’art. 7-ter del DPR 633/72.
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41