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IMPRESA

Accertamento in concreto della fallibilità per l’impresa agricola

Necessario lo svolgimento di un’attività di natura commerciale

/ Antonio NICOTRA

Martedì, 13 febbraio 2024

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Con l’ordinanza n. 1577 pubblicata il 16 gennaio 2024, la Cassazione ha confermato il principio della non assoggettabilità a fallimento dell’impresa agricola, evidenziando come restino soggetti alla procedura fallimentare e al concordato preventivo solo gli imprenditori che esercitano un’attività commerciale (esclusi gli enti pubblici), così come disposto dall’art. 1 comma 1 del RD 267/42.
La Corte ricorda che l’art. 2135 c.c. qualifica come “agricolo” l’imprenditore che esercita almeno una delle attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse (comma 1) e considera queste ultime come attività collaterali e complementari di esercizio dell’impresa agraria, purché esercitate dal medesimo imprenditore

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