Accertamento in concreto della fallibilità per l’impresa agricola
Necessario lo svolgimento di un’attività di natura commerciale
Con l’ordinanza n. 1577 pubblicata il 16 gennaio 2024, la Cassazione ha confermato il principio della non assoggettabilità a fallimento dell’impresa agricola, evidenziando come restino soggetti alla procedura fallimentare e al concordato preventivo solo gli imprenditori che esercitano un’attività commerciale (esclusi gli enti pubblici), così come disposto dall’art. 1 comma 1 del RD 267/42.
La Corte ricorda che l’art. 2135 c.c. qualifica come “agricolo” l’imprenditore che esercita almeno una delle attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse (comma 1) e considera queste ultime come attività collaterali e complementari di esercizio dell’impresa agraria, purché esercitate dal medesimo imprenditore