Per i soggetti obbligati l’accesso ai dati dei titolari effettivi è senza filtri
Per il pubblico e i soggetti legittimati, invece, occorre un interesse rilevante e differenziato
Le sei sentenze del Tar del Lazio del 9 aprile scorso – e, in particolare, le nn. 6837 e 6840 – che hanno rigettato i ricorsi riguardanti le comunicazioni dei dati dei titolari effettivi al Registro delle imprese, sono da segnalare anche per alcune affermazioni di sicuro interesse.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 31 § 7-bis della direttiva 2015/849/Ue, in circostanze eccezionali stabilite dal diritto nazionale, qualora l’accesso da parte di soggetti “obbligati” al rispetto degli obblighi antiriciclaggio (ad esempio, i dottori commercialisti), o semplicemente “legittimati” ad esso, esponga il titolare effettivo a un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione, o qualora il titolare effettivo sia minore
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