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IMPRESA

Per l’obbligo di aggiornamento conta la data di iscrizione all’elenco dei delegati alle vendite

Il computo del triennio decorre dalla data di effettiva iscrizione, senza valutare il riferimento all’anno solare

/ Francesco DIANA

Giovedì, 25 aprile 2024

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I commercialisti, gli avvocati e i notai, purché iscritti nell’apposito elenco istituito presso ogni tribunale, a partire da 28 febbraio 2023 possono essere nominati quali professionisti delegati alle operazioni di vendita di cui agli artt. 534-bis e 591-bis c.p.c.
Ai fini dell’inserimento è necessario, innanzitutto, che i professionisti vantino una specchiata condotta morale, oltre al possesso di una specifica competenza tecnica in materia di esecuzione forzata (art. 179-ter comma 3 disp. att. c.p.c.).

Non possono iscriversi, invece, come chiarito dal CNDCEC con il Pronto Ordini n. 69/2023, i professionisti iscritti alla Sezione B dell’Albo. In particolare, dalla lettura coordinata dell’art. 179-ter disp. att. c.p.c. con l’art. 1 del DLgs. 139/2005 discende che

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