Per l’obbligo di aggiornamento conta la data di iscrizione all’elenco dei delegati alle vendite
Il computo del triennio decorre dalla data di effettiva iscrizione, senza valutare il riferimento all’anno solare
I commercialisti, gli avvocati e i notai, purché iscritti nell’apposito elenco istituito presso ogni tribunale, a partire da 28 febbraio 2023 possono essere nominati quali professionisti delegati alle operazioni di vendita di cui agli artt. 534-bis e 591-bis c.p.c.
Ai fini dell’inserimento è necessario, innanzitutto, che i professionisti vantino una specchiata condotta morale, oltre al possesso di una specifica competenza tecnica in materia di esecuzione forzata (art. 179-ter comma 3 disp. att. c.p.c.).
Non possono iscriversi, invece, come chiarito dal CNDCEC con il Pronto Ordini n. 69/2023, i professionisti iscritti alla Sezione B dell’Albo. In particolare, dalla lettura coordinata dell’art. 179-ter disp. att. c.p.c. con l’art. 1 del DLgs. 139/2005 discende che
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