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Non trasferibili all’IVA di gruppo i crediti pregressi ante 2008 «rigenerati»

/ REDAZIONE

Mercoledì, 22 maggio 2024

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Il credito IVA maturato dalla controllante prima del 2008, anteriormente all’adesione al regime dell’IVA di gruppo, oggetto di contestazione e poi “rigenerato” nel 2023 mediante definizione delle pendenze ex L. 197/2022, non può essere trasferito al gruppo. È quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 111 di ieri.

Nel caso specifico, una società aveva aderito nel 2005 al regime IVA di gruppo (art. 73 del DPR 633/72) e aveva indebitamente compensato con tributi propri un credito IVA riportato dal 2004 (la normativa vigente ratione temporis imponeva di trasferire il credito alla procedura).

La società si è poi avvalsa della definizione delle liti ex art. 1 commi 186-202 della L. 197/2022, provvedendo al riversamento integrale dell’IVA nel 2023 e alla presentazione della relativa istanza. Poiché l’IVA riversata può essere recuperata in detrazione nella prima liquidazione periodica o nella dichiarazione IVA relativa all’anno di esecuzione del versamento, e poiché la società in questione, dal 2017, partecipava a una nuova procedura, si è posto il dubbio se il credito in questione fosse da trasferire al gruppo.

L’Agenzia rileva però che, per effetto di quanto disposto dall’art. 1 commi 63 e 64 della L. 244/2007, a partire dalla liquidazione di gruppo relativa al 2008 è vietato il trasferimento al gruppo del credito maturato prima dell’ingresso nella procedura, e che la preclusione opera per tutte le liquidazioni di gruppo effettuate da detto momento, non rilevando il fatto che, alla data di maturazione del credito, la disposizione non era ancora entrata in vigore (cfr. ris. Agenzia delle Entrate n. 21/2014).

Nel caso specifico, dunque, il credito ante 2008 “rigenerato” nel 2023 andrà indicato dalla società nel rigo VL40 del modello IVA 2024 e, in quanto non trasferibile al gruppo, riportato nel rigo VX2 campo 1, da ripartire tra i righi VX4, VX5 e VX6.

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