Licenziamento per causa di matrimonio nullo a prescindere dall’intento discriminatorio
Ciò che rileva è il dato oggettivo dell’intimazione nel periodo di un anno dal giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio alla sua celebrazione
Ai fini della nullità del licenziamento a causa di matrimonio è del tutto irrilevante l’intento discriminatorio da parte del datore di lavoro, in quanto ciò che effettivamente rileva è che sia stato intimato nel periodo intercorrente dal giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio a un anno dopo la celebrazione dello stesso.
In questo caso il divieto di licenziamento opera, infatti, oggettivamente, tanto che non è richiesto l’adempimento di alcun obbligo di comunicazione da parte della lavoratrice (Trib. Milano 6 luglio 2020 n. 693).
La nullità del recesso se esercitato dal datore di lavoro nell’indicato periodo costituisce una presunzione legale disposta dall’art. 35 comma 3 del DLgs. 198/2006 prevista unicamente in favore delle lavoratrici. Ciò, tuttavia, ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41