Il falso in bilancio è reato solo se rilevante
I sindaci concorrono solo se si prova l’effettiva conoscenza del falso
L’imponente sentenza n. 1070 del Tribunale di Milano, depositata lo scorso 22 aprile, fornisce interessanti chiarimenti in ordine alla fattispecie di false comunicazioni sociali, ex art. 2621 c.c.
Si osserva, in primo luogo, come il principio di rappresentazione “veritiera” della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società – richiamato dall’art. 2423 c.c. – non postuli l’esistenza di una verità oggettiva del bilancio; questa caratteristica, infatti, non è ipotizzabile per un documento costituito non soltanto da rilevazioni obiettive di quantità, esattamente misurabili (come le disponibilità di cassa), ma anche da stime e dati congetturali.
Da questo punto di vista, il bilancio non può che tendere a una verità “relativa” o “convenzionale” ...
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