I limiti alla prova della simulazione non valgono per i legittimari
A tal fine, l’accertamento della simulazione deve essere strumentale alla tutela della quota di riserva
Gli artt. 1414 e ss. c.c. disciplinano il fenomeno della simulazione, il quale ricorre allorché le parti stipulano un contratto al solo scopo di poterlo invocare agli occhi dei terzi, con la contestuale intesa (definita accordo simulatorio) che gli effetti giuridici propri del negozio simulato non sono voluti e non si devono verificare. La simulazione si dice: assoluta, quando le parti fingono di porre in essere un determinato contratto ma in realtà non ne formano nessuno; relativa, quando le parti creano l’apparenza di un determinato tipo di contratto e, nella controdichiarazione, non soltanto escludono la produzione degli effetti dell’atto ostensibile, ma altresì decidono che, nei loro rapporti interni, assuma rilevanza un diverso negozio c.d. dissimulato (assai frequente è, ad
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