Attivo da valutare secondo concretezza per l’insolvenza in società in liquidazione
È richiesto che il patrimonio esprima un valore idoneo a soddisfare i debiti, così da risultare liquidabile in tempi compatibili col fine della liquidazione
Il presupposto oggettivo dell’accesso alla procedura di liquidazione giudiziale è oggi codificato all’art. 2 comma 1 lett. b) del DLgs. 14/2019 che, replicando fedelmente l’art. 5 del RD 267/42, stabilisce che l’insolvenza è “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”. Si tratta di un concetto la cui estensione è stata oggetto di numerose pronunce giurisprudenziali e che trova un suo contemperamento nella necessaria valutazione che il Tribunale deve compiere nelle ipotesi in cui occorre statuire in ordine al ricorso proposto nei confronti di una società in liquidazione.
La recente sentenza della Corte di Appello ...