Rilevanti anche le partecipazioni che si aggiungono a un controllo già esistente
Interventi coordinati in sede di riforma fiscale favoriranno il rafforzamento di holding e passaggi generazionali
Usare con lungimiranza le espressioni atte a circoscrivere l’ambito applicativo di una misura dovrebbe essere un tratto tipico dell’agire del nostro legislatore fiscale: spesso, purtroppo, non è così, come dimostra, tra le altre, la lettera di buona parte delle norme volte a regolamentare gli scambi di partecipazioni. L’infelice risultato raggiunto in tale campo, peraltro, risulta tanto più evidente ove si confronti la disciplina italiana con la chiara fonte comunitaria.
Entro la direttiva 2009/133/Ce, nella quale è confluita, così come modificata dalla direttiva 2005/19/Ce, l’originaria 90/434/Ce, lo scambio di partecipazioni è definito, tra l’altro, come “l’operazione mediante la quale una società acquisisce nel capitale sociale di un’altra società
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