Niente trasferimento coattivo dell’immobile diverso da quello del preliminare
Il promissario acquirente può domandare ex art. 2932 c.c. un bene di valore differente, purché identico nella sostanza a quello pattuito
Con l’ordinanza 8 luglio 2024 n. 18545, la Cassazione ha enunciato il principio di diritto secondo cui la sostanziale identità del bene oggetto del trasferimento costituisce elemento indispensabile di collegamento tra contratto preliminare e contratto definitivo, con la conseguenza che, in tema di esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere un contratto, ai sensi dell’art. 2932 c.c., la sentenza che tiene luogo del contratto definitivo non concluso – dovendo necessariamente riprodurre, nella forma del provvedimento giurisdizionale, il medesimo assetto di interessi assunto dalle parti quale contenuto del contratto preliminare, senza possibilità di introdurvi modifiche – non può avere a oggetto un appartamento o più appartamenti scelti dal promissario acquirente
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